garante delega violazioni dati

Garante Privacy, iter snelliti: ai dirigenti il potere di ammonimento per le violazioni già sanate (escluse le Big Tech)

Il Garante per la protezione dei dati personali aggiorna la propria macchina procedurale con una modifica che punta a velocizzare la gestione delle violazioni meno complesse. La delibera n. 233 del 26 marzo 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2026, modifica il regolamento n. 1/2019 e consente ai dirigenti delle unità organizzative competenti di adottare direttamente i provvedimenti correttivi di ammonimento previsti dall’articolo 58, paragrafo 2, lettera b) del RGPD. La novità riguarda i casi in cui la condotta contestata è particolarmente risalente nel tempo, ha esaurito i propri effetti oppure tali effetti sono stati già rimossi dal titolare del trattamento. L’obiettivo è snellire il lavoro del collegio e concentrare le decisioni collegiali sui casi con maggiore impatto sistemico.

La delibera 233 modifica il regolamento 1/2019 e accelera le procedure

Il cambiamento interviene in modo chirurgico sull’articolo 4, comma 3, del regolamento n. 1/2019, già dedicato alla possibilità di delega nei casi meno critici. Con il nuovo assetto, il collegio può attribuire al dirigente del dipartimento, del servizio o di altra unità organizzativa competente il potere di adottare direttamente l’ammonimento correttivo quando la violazione risulta ormai datata, quando il pregiudizio si è esaurito oppure quando il titolare ha fornito idonee assicurazioni di adeguamento. La ratio è chiaramente organizzativa: applicare in modo più efficiente i principi di trasparenza, proporzionalità, ragionevolezza e buona amministrazione, riducendo i tempi di definizione dei procedimenti a basso impatto residuale.

I dirigenti potranno intervenire solo su violazioni risalenti o già sanate

Annuncio

La delega non apre a una liberalizzazione generalizzata dei poteri interni, ma resta confinata a casi molto specifici. I dirigenti potranno agire quando la violazione è particolarmente risalente nel tempo, quando gli effetti illeciti risultano cessati oppure quando il titolare o il responsabile del trattamento hanno già adottato misure efficaci di remediation. In termini pratici, il Garante punta a evitare che fascicoli ormai “maturi” restino a lungo in attesa di una decisione collegiale, soprattutto se non vi è più un rischio attuale per gli interessati. Questo approccio consente di dare una risposta più rapida a PMI, piccoli enti e organizzazioni che hanno già corretto il comportamento contestato.

Restano esclusi giornalismo, diritti politici e grandi organizzazioni

La riforma preserva però il controllo diretto del collegio nei dossier più sensibili. Restano esclusi dalla delega i trattamenti che coinvolgono il settore giornalistico, i diritti politici e sindacali, nonché i casi che riguardano soggetti con fatturato annuo superiore a 500.000 euro. La stessa esclusione si applica a Ministeri, Regioni, Province autonome, ASL e Comuni oltre 50.000 abitanti. Questa scelta mantiene una soglia di attenzione elevata sui casi in cui il potenziale impatto sulla collettività, sulla libertà di informazione o sui diritti costituzionalmente protetti richiede una valutazione più ampia e direttamente collegiale.

Il collegio mantiene il controllo tramite report periodici del segretario generale

Pur delegando la firma del provvedimento, il Garante non rinuncia al controllo sostanziale. Ogni dirigente delegato dovrà infatti informare periodicamente il collegio, tramite il segretario generale, sullo svolgimento delle attività delegate nell’ambito del rapporto informativo previsto dall’articolo 36 del regolamento 1/2019. Questo meccanismo consente all’Autorità di monitorare orientamenti, volumi e coerenza applicativa senza rallentare l’operatività quotidiana. Si tratta di un equilibrio organizzativo interessante tra velocità decisionale e supervisione istituzionale, particolarmente utile in una fase di aumento costante dei reclami e delle segnalazioni privacy.

Le PMI e i piccoli enti avranno risposte più rapide sui casi già chiusi

Sul piano pratico, la modifica può produrre effetti immediati soprattutto per PMI, professionisti, associazioni e piccoli Comuni, che spesso si trovano coinvolti in contestazioni relative a violazioni già corrette. In questi casi l’adozione di un semplice ammonimento da parte del dirigente competente dovrebbe ridurre sensibilmente i tempi di chiusura del procedimento. Al contrario, grandi aziende, big tech, grandi enti sanitari e pubbliche amministrazioni di dimensione rilevante continueranno a seguire il percorso ordinario con decisione del collegio. La distinzione risponde a una logica di allocazione efficiente delle risorse interne del Garante, che può così concentrare il livello più alto di attenzione sui casi strategici.

La riforma rafforza l’efficienza del Garante senza cambiare il GDPR

Dal punto di vista normativo, la delibera non modifica i diritti degli interessati né introduce nuove sanzioni. L’intervento resta pienamente interno all’organizzazione dell’Autorità e si inserisce nel quadro del Regolamento UE 2016/679 e del Codice privacy italiano. La novità è soprattutto gestionale: ridurre il backlog dei procedimenti meno complessi e migliorare la capacità del Garante di rispondere con tempestività alle violazioni di dati personali già sanate. In un contesto di crescente pressione regolatoria su cybersecurity, data breach e accountability, questa ottimizzazione interna può avere un impatto concreto sulla velocità con cui imprese ed enti ricevono una definizione formale dei casi aperti.

Iscriviti alla Newsletter

Non perdere le analisi settimanali: Entra nella Matrice Digitale.

Matrice Digitale partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU. In qualità di Affiliato Amazon, ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Questo non influenza i prezzi per te.

Torna in alto