Deepfake, fino a 5 anni: il Garante chiarisce il quadro italiano

📌 In sintesi

  • L’articolo 612-quater del codice penale punisce da uno a cinque anni chi diffonde senza consenso immagini, video o voci falsificati con AI causando un danno ingiusto.
  • La tutela privacy interviene prima della diffusione: trattamento di immagini e voci reali, liceità, trasparenza, minori e watermark sono già entrati nei provvedimenti del Garante.
  • I casi Clothoff, Grok e Mentana mostrano tre problemi differenti: nudification, contenuti sessuali non consensuali e deepfake utilizzati anche in contesti satirici o televisivi.

Il deepfake in Italia non è più soltanto un problema di privacy, reputazione o trasparenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Può diventare direttamente un reato punito con la reclusione fino a cinque anni. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ricostruito l’8 ottobre il quadro degli interventi adottati negli ultimi mesi e ha riportato al centro una distinzione fondamentale: da una parte opera il nuovo articolo 612-quater del codice penale sulla diffusione illecita di contenuti generati o alterati con AI; dall’altra resta applicabile la disciplina sulla protezione dei dati già nel momento in cui voce, volto o immagini di una persona vengono trattati per costruire il contenuto sintetico. Creazione, trattamento e diffusione non coincidono quindi giuridicamente e possono attivare responsabilità differenti.

L’articolo 612-quater punisce la diffusione, non qualsiasi contenuto creato con AI

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La ricostruzione pubblicata dal Garante Privacy richiama la legge 23 settembre 2025 n. 132, che ha introdotto nel codice penale il reato di “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”. La fattispecie riguarda chi provoca un danno ingiusto cedendo, pubblicando o comunque diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con AI e idonei a ingannare sulla loro genuinità. La pena prevista va da uno a cinque anni di reclusione. Il delitto è normalmente perseguibile a querela, ma si procede d’ufficio quando è collegato a un altro reato perseguibile d’ufficio, quando riguarda una persona incapace per età o infermità oppure quando viene commesso contro una pubblica autorità per le funzioni esercitate. Il punto è importante anche rispetto alla legge italiana sull’intelligenza artificiale e alle norme nazionali costruite accanto all’AI Act: non è l’esistenza di un contenuto sintetico a far scattare automaticamente questa specifica fattispecie penale, ma la combinazione tra diffusione, assenza di consenso, capacità di ingannare e danno ingiusto.

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Il GDPR può intervenire prima che il deepfake venga pubblicato

Il livello privacy è più ampio perché immagini e voci di persone reali sono dati personali e il loro utilizzo per alimentare un servizio generativo costituisce già un trattamento. Il Garante ricorda il caso Clothoff, sottoposto nell’ottobre 2025 a una limitazione provvisoria dopo le contestazioni sulla possibilità per minori di accedere al servizio, sul caricamento di immagini di minori o di terzi senza una valida condizione di liceità e sull’assenza di un sistema efficiente di watermarking capace di rendere evidente la natura artificiale delle immagini di nudo prodotte. A dicembre l’Autorità ha ampliato il principio con un avvertimento rivolto ai soggetti che utilizzano servizi AI per generare contenuti partendo da immagini o voci reali di terzi: senza una base giuridica adeguata e senza informazioni corrette e trasparenti agli interessati, il trattamento può violare il GDPR indipendentemente dall’eventuale successiva responsabilità penale di chi diffonde il contenuto. È questa sovrapposizione a rendere il deepfake un tema diverso dal semplice obbligo di applicare un’etichetta “AI generated”.

Grok mostra perché la nudification porta il problema direttamente dentro le piattaforme

Il secondo precedente richiamato dall’Autorità riguarda Grok. Il 2 gennaio 2026 il Garante italiano aveva avviato un’istruttoria sulla possibilità di generare attraverso il sistema di X immagini sessualmente esplicite riferite a persone reali e successivamente diffuse sul social senza consenso. Poiché X ha sede in Irlanda, il procedimento è confluito nell’attività dell’autorità irlandese competente, che pochi giorni dopo ha comunicato la collaborazione della società fino alla disattivazione della funzione di nudification indicata dal Garante. Il passaggio mostra perché la sola responsabilità dell’utente non basta a descrivere il problema: se una piattaforma mette tecnicamente a disposizione una funzione capace di trasformare l’immagine di una persona reale in materiale sessuale sintetico, diventano rilevanti anche progettazione del servizio, trattamento dei dati e misure preventive. Il rischio ormai interessa persino gli strumenti aziendali, tanto che Microsoft Teams introdurrà sistemi di deepfake detection e anti-impersonation nelle riunioni.

Anche la satira non cancella automaticamente dignità e protezione dei dati

Il caso Enrico Mentana aggiunge un terzo livello perché non riguardava pornografia sintetica o una truffa costruita per impersonare qualcuno. Nel luglio 2026 il Garante ha ammonito R.T.I. per l’impiego televisivo di un deepfake del giornalista all’interno di “Striscia la notizia”, ribadendo che anche l’utilizzo satirico deve rispettare dignità della persona e principi di liceità, correttezza e trasparenza. Il provvedimento era già stato analizzato nel caso del deepfake di Mentana utilizzato dalla trasmissione televisiva. Questo non significa che ogni parodia generata con AI integri il reato previsto dall’articolo 612-quater: significa che la qualificazione penale e quella privacy devono essere tenute separate e che l’etichetta “satira” non rende automaticamente irrilevante il modo in cui volto, voce e identità professionale di una persona vengono trattati.

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Il confine italiano passa dal consenso ma non finisce con il consenso

La ricostruzione del Garante rende infine evidente che il contrasto ai deepfake si sta sviluppando su più livelli contemporaneamente. Il codice penale interviene quando il falso AI viene diffuso nelle condizioni previste dall’articolo 612-quater; la disciplina privacy può intervenire già quando dati biometrici, immagini o voci reali vengono raccolti e utilizzati per generarlo; le piattaforme devono affrontare il problema attraverso progettazione, controlli sull’accesso, trasparenza e strumenti capaci di rendere riconoscibile la manipolazione. A questi livelli si aggiunge il problema tecnico della provenienza: watermark e detector possono aiutare, ma non trasformano automaticamente un contenuto in una prova giuridica né risolvono la questione del consenso. L’Italia dispone quindi oggi di strumenti molto più concreti rispetto alla fase in cui il deepfake veniva trattato quasi esclusivamente come rischio tecnologico. La nuova domanda non è più se falsificare realisticamente una persona con l’AI possa produrre conseguenze. È stabilire chi ha generato il contenuto, su quale base ha utilizzato i dati della persona, chi lo ha diffuso e quale danno concreto quella falsificazione ha prodotto.

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