📌 In Sintesi
- Il Garante dichiara illecita la pubblicazione sul settimanale di Cairo Editore delle immagini del corpo di Chiara Poggi e degli ambienti insanguinati della casa.
- L’interesse pubblico sul caso Garlasco non rende automaticamente pubblicabile ogni fotografia: quelle immagini non aggiungevano elementi nuovi né indispensabili alla ricostruzione.
- La tutela della dignità continua dopo la morte e riguarda anche la memoria della vittima e i familiari; lo stesso principio è stato applicato a un canale YouTube.
Il caso Garlasco può essere raccontato, analizzato, discusso e sottoposto a nuove ricostruzioni. Non significa che tutto ciò che esiste negli atti o negli archivi possa essere trasformato automaticamente in materiale giornalistico. È questa la linea tracciata dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di Cairo Editore dopo la pubblicazione, sul numero del 26 marzo 2026 di un settimanale del gruppo, di fotografie che mostravano il corpo di Chiara Poggi sulle scale della casa, con il volto oscurato ma con sangue e dettagli della scena chiaramente visibili. Il reclamo presentato dai genitori ha portato l’Autorità a dichiarare illecito il trattamento, vietare l’ulteriore diffusione delle immagini e applicare una sanzione pecuniaria. Il principio va oltre Garlasco: l’interesse pubblico verso una vicenda non rende essenziale ogni dettaglio capace di attirare l’attenzione del pubblico.
Cosa leggere
Il Garante distingue l’interesse per Garlasco dalla necessità di mostrare il corpo
Nel provvedimento n. 759 del 23 settembre 2026 il Garante riconosce esplicitamente che il delitto di Garlasco rappresenta una delle vicende giudiziarie più discusse della cronaca italiana e che i nuovi sviluppi hanno riacceso un evidente interesse pubblico. Questo, però, non basta. Le fotografie contestate mostravano il cadavere adagiato sugli scalini, gli ambienti imbrattati di sangue e dettagli della violenza subita dalla giovane. Secondo l’Autorità quelle immagini non aggiungevano informazioni indispensabili alla comprensione del servizio, non introducevano elementi nuovi e non erano necessarie per illustrare le ricostruzioni formulate nell’articolo. Da qui la violazione dei principi di liceità e minimizzazione, delle norme sul trattamento giornalistico dei dati e delle Regole deontologiche. Il punto era stato anticipato mesi prima, quando il Garante aveva già richiamato i media sulla spettacolarizzazione del caso Garlasco: il diritto-dovere di informare resta intatto, ma non elimina il dovere di selezionare ciò che serve realmente alla notizia.
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Oscurare il volto non basta se resta visibile la violenza subita dalla vittima
La difesa aveva richiamato l’interesse giornalistico della vicenda e gli accorgimenti adottati per ridurre l’impatto delle fotografie, compreso l’oscuramento del volto. Per il Garante non è sufficiente. La dignità della persona non coincide con la sola riconoscibilità del viso: può essere lesa anche mostrando il corpo, le ferite, il sangue o gli ambienti nei quali la violenza è avvenuta. L’Autorità respinge anche il tentativo di attribuire automaticamente alle immagini un valore storico o documentale paragonabile a fotografie entrate nella memoria collettiva, citando espressamente il diverso caso delle immagini di Aldo Moro. Nel caso Poggi non viene individuata una funzione socio-culturale, politica o di denuncia capace di rendere indispensabile la pubblicazione. La ricostruzione giornalistica poteva essere realizzata senza mostrare quelle fotografie. È lo stesso discrimine emerso nel caso Bova-Corona sul principio di essenzialità dell’informazione: l’esistenza di un interesse del pubblico non coincide automaticamente con un interesse pubblico sufficiente a giustificare qualsiasi materiale.
La dignità di Chiara Poggi continua a essere tutelata dopo la morte
Uno dei passaggi più importanti riguarda la permanenza della tutela. La morte non trasforma il corpo e la memoria di una persona in materiale liberamente utilizzabile. Il Garante considera rilevante non soltanto la dignità di Chiara Poggi, ma anche il diritto dei genitori a proteggerne la memoria e a non subire nuovamente, attraverso una pubblicazione a larga diffusione, l’esposizione visiva della violenza inflitta alla figlia. Il principio amplia il problema rispetto alla normale tutela della riservatezza: qui non si discute soltanto della segretezza di un dato, ma del modo in cui un contenuto viene utilizzato editorialmente. La fotografia può essere autentica, riferirsi a un fatto reale e appartenere a una vicenda di enorme interesse pubblico, ma risultare comunque illecita se la sua capacità di colpire il lettore supera la sua funzione informativa. È il confine che separa la documentazione dalla spettacolarizzazione.
Anche un canale YouTube finisce sotto lo stesso principio
Il provvedimento contro Cairo non resta isolato. Nella stessa seduta del 23 settembre il Garante ha adottato il provvedimento n. 758 nei confronti di un canale YouTube che aveva reso disponibili immagini autoptiche di Chiara Poggi nell’ambito di contenuti presentati come approfondimento investigativo. Anche in questo caso l’Autorità ha ritenuto prevalente la tutela della dignità e ha confermato il divieto di ulteriore diffusione. È un passaggio significativo perché dimostra che il problema non riguarda soltanto le redazioni tradizionali. Giornali, televisioni, creator, canali video e altre forme di pubblicazione possono operare dentro modelli editoriali differenti, ma il principio dell’essenzialità continua a seguire il contenuto. La stessa evoluzione era già emersa quando il Garante è intervenuto sui deepfake di Enrico Mentana utilizzati da Striscia la Notizia: il mezzo cambia, mentre resta l’obbligo di valutare dignità, proporzionalità e necessità della rappresentazione.
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Il diritto di cronaca non coincide con il diritto di mostrare tutto
La decisione sul caso Garlasco non stabilisce che una redazione debba evitare le immagini forti né introduce un divieto generale sulla pubblicazione di fotografie provenienti da una scena del crimine. Impone qualcosa di molto più difficile: dimostrare perché proprio quell’immagine sia necessaria per informare. Nel caso di Chiara Poggi il Garante conclude che quella necessità non esisteva. Il lettore poteva comprendere le ricostruzioni, conoscere gli sviluppi giudiziari e valutare le ipotesi senza vedere il corpo della vittima sulle scale e gli ambienti della casa coperti di sangue. È precisamente qui che la libertà editoriale incontra il principio di responsabilità. La cronaca nera può raccontare la violenza, ma non può considerare la violenza stessa una giustificazione sufficiente per mostrarla. Quando una fotografia non aggiunge informazione ma soltanto intensità emotiva, il confine tra documentazione e spettacolo diventa il vero problema giornalistico.
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