Francia tassa crypto approvata nel 2027

Francia, voto 38 a 37 per tassare le conversioni in stablecoin

📌 In Sintesi

  • L’Assemblea nazionale francese approva l’emendamento I-3898 con 38 voti favorevoli, 37 contrari e 25 astenuti. La misura non è ancora legge.
  • Dal 1° gennaio 2027, se definitivamente approvata, la norma renderebbe fiscalmente rilevanti le conversioni di criptovalute in token di moneta elettronica definiti dal regolamento MiCA.
  • La proposta modifica anche il calcolo delle plusvalenze, introducendo il costo medio ponderato e due modalità transitorie per ricostruire il valore fiscale degli asset già posseduti.

La Francia ha approvato per un solo voto un emendamento che potrebbe cambiare il trattamento fiscale degli investitori in criptovalute dal 2027. Il 16 ottobre l’Assemblée nationale ha dato il via libera alla proposta I-3898 con 38 favorevoli, 37 contrari e 25 astenuti: il testo elimina il rinvio d’imposta per le conversioni di crypto in determinati token di moneta elettronica, categoria che comprende le stablecoin disciplinate dal regolamento europeo MiCA. Ma la modifica va oltre il momento della tassazione: riscrive anche il metodo di calcolo delle plusvalenze e introduce regole transitorie per le criptovalute già possedute. L’emendamento è stato approvato, non l’intera legge di bilancio.

Un voto di differenza: l’emendamento passa ma non è ancora legge

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Il voto ha riguardato l’emendamento I-3898 presentato da Nicolas Sansu, inserito dopo l’articolo 4 del progetto di legge finanziaria francese per il 2027. Il risultato ufficiale dello scrutinio numero 8836 registra 100 votanti, dei quali soltanto 75 hanno espresso un sì o un no: 38 favorevoli, 37 contrari e 25 astenuti. La maggioranza richiesta era quindi di 38 voti. La misura interviene sull’articolo 150 VH bis del Code général des impôts e propone di sottrarre le conversioni verso specifici token al regime che consente di rinviare la tassazione negli scambi tra criptoattività. È importante delimitare la portata dell’atto parlamentare: il passaggio in Assemblea è un’approvazione dell’emendamento durante l’esame della legge finanziaria, non una promulgazione della disciplina. Il testo potrebbe ancora cambiare o essere eliminato nel prosieguo dell’iter. A differenza di una tassa applicabile immediatamente, l’effetto previsto decorre soltanto dal 1° gennaio 2027, e soltanto se le disposizioni saranno definitivamente approvate.

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Crypto in stablecoin: l’evento imponibile scatta senza passare dagli euro

Il cuore della proposta sta nella formulazione che esclude dal rinvio d’imposta gli scambi nei quali chi cede criptovalute riceve jetons de monnaie électronique, vale a dire token di moneta elettronica definiti dal punto 7 dell’articolo 3 del regolamento MiCA, oppure diritti collegati. Il bersaglio non è qualsiasi asset digitale denominato stablecoin: il riferimento giuridico è alla categoria europea degli e-money token, collegati al valore di una singola valuta ufficiale. Per un investitore francese, una conversione di Bitcoin o Ether in un token ricompreso in tale definizione diventerebbe un possibile evento fiscalmente rilevante senza dover prima incassare euro sul conto bancario. Il dossier normativo si intreccia con l’applicazione di MiCA, le cui regole sulle riserve e sull’emissione sono già oggetto del confronto tra Circle e le autorità europee sulle stablecoin USDC ed EURC. Non è però corretto affermare, senza chiarimenti amministrativi, che ogni token ancorato al dollaro sia automaticamente assoggettato allo stesso trattamento: il testo rinvia a una definizione precisa, non a un elenco commerciale di criptovalute.

Come cambia il calcolo delle plusvalenze con il costo medio ponderato

L’emendamento cambia anche la determinazione della plusvalenza lorda. La nuova formulazione del comma III individua la differenza tra il prezzo di cessione, o valore della controprestazione ricevuta, e il prezzo d’acquisto delle criptoattività cedute; consente inoltre di considerare, sulla base dei giustificativi, costi di acquisto e vendita. Per criptovalute della stessa natura comprate a prezzi differenti introduce il costo medio ponderato di acquisizione. È una modifica sostanziale rispetto al meccanismo francese incentrato sul prezzo complessivo del portafoglio: le operazioni dovrebbero essere ricostruite con maggiore attenzione alle quantità e ai costi del singolo asset. In termini esemplificativi, chi acquista una criptoattività per 10.000 euro e la converte in token di moneta elettronica quando vale 15.000 euro realizzerebbe, prima delle spese ammissibili, una plusvalenza lorda di 5.000 euro. Il costo fiscale dei token ricevuti in uno scambio imponibile sarebbe poi determinato dal valore utilizzato per calcolare la plusvalenza. L’esempio illustra la base imponibile, non l’imposta dovuta: l’emendamento non introduce da solo una nuova aliquota del 31,4%, spesso associata al dibattito pubblico su questa proposta.

Portafogli precedenti al 2027: due metodi e una scelta irrevocabile

Le regole transitorie riguardano il patrimonio acquisito prima del 1° gennaio 2027. Il contribuente potrebbe scegliere tra due criteri: ricostruire il costo effettivo di ogni criptovaluta o diritto, documentandolo con qualsiasi mezzo idoneo, oppure ripartire il costo complessivo del portafoglio calcolato al 31 dicembre 2026 tra gli asset posseduti a quella data, proporzionalmente al loro valore. Nel secondo caso la scelta sarebbe irrevocabile per tutto il portafoglio e andrebbe esercitata nella prima dichiarazione che comprende una cessione imponibile successiva al 1° gennaio 2027. Per chi ha movimentato criptovalute su più exchange o wallet, l’aspetto documentale potrebbe diventare determinante: ricostruire acquisti, trasferimenti e costi storici non coincide con consultare il saldo finale di un’applicazione. Il precedente sull’introduzione di DAC8 e sulla raccolta dei dati delle operazioni crypto in Europa mostra quanto l’infrastruttura di rendicontazione stia diventando centrale, senza che il nuovo emendamento francese costituisca di per sé un’estensione di quella direttiva.

Italia, MiCA e le differenze tra tassazione e regolazione

Nella relazione illustrativa gli autori presentano il trattamento attuale come una lacuna normativa: convertire un guadagno in stablecoin consentirebbe di continuare a operare su mercati e piattaforme senza la tassazione che emergerebbe alla conversione in moneta fiduciaria. La proposta mira dunque a ridurre la differenza tra uscita in valuta tradizionale e passaggio verso determinati token monetari. La stessa relazione cita Italia e Regno Unito come ordinamenti già intervenuti in materia, ma questa è la motivazione espressa dai proponenti, non una dimostrazione che i tre regimi fiscali siano identici. Per un lettore italiano il punto è comprendere la direzione del dibattito francese, evitando di trasferire automaticamente l’eventuale nuovo obbligo a chi è fiscalmente residente in Italia. MiCA definisce categorie di strumenti e requisiti degli operatori; non sostituisce le singole discipline nazionali sulle imposte personali. Anche gli interventi europei sui rendimenti indiretti delle stablecoin, sul lending e sulla DeFi dimostrano che regolazione finanziaria e prelievo fiscale affrontano aspetti diversi della stessa economia digitale.

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Il voto francese apre una partita fiscale ancora da chiudere

La portata politica del voto è rafforzata dal margine estremamente ridotto, ma il risultato non autorizza a trattare la misura come definitivamente acquisita. Il testo approvato dall’Assemblea deve ancora completare l’iter della legge finanziaria per il 2027 e la decorrenza del 1° gennaio rimane una previsione condizionata. Se entrasse in vigore nella formulazione attuale, la Francia renderebbe fiscalmente rilevante il passaggio da una criptovaluta a specifici token monetari proprio nella fase in cui molti investitori cercano di mantenere liquidità nel circuito crypto senza convertire in euro. L’effetto potenziale è duplice: anticipazione del momento impositivo e maggiore onere di ricostruzione del costo fiscale delle posizioni. La questione, quindi, non si riduce alla percentuale di imposta da versare, ma riguarda il confine giuridico fra uno scambio ancora interno al portafoglio e una cessione dalla quale può emergere una plusvalenza imponibile.

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