Media tecnologia e giustizia in bilico

Equo compenso, la festa degli editori: chi incassa davvero da Google e Meta?

Sintesi

Equo compenso per pochi, diritto per tutti. La vittoria di AGCOM contro Meta rafforza il diritto degli editori a essere remunerati, ma non garantisce incassi automatici. I grandi gruppi dispongono di audience, risorse legali e potere negoziale, mentre le testate indipendenti devono sostenere autonomamente i costi per far valere i propri diritti.

Google e Meta costruiscono un mercato parallelo di accordi privati. Google remunera oltre 400 pubblicazioni selezionate per i servizi AI, mentre Meta tenta di ampliare contrattualmente le possibilità di accesso ai contenuti editoriali. Importi, criteri di selezione e condizioni economiche rimangono largamente opachi, sottraendo una parte del mercato alla verifica pubblica.

Chi firma con Google può ottenere denaro e maggiore visibilità. News Showcase offre ai partner opportunità aggiuntive di distribuzione attraverso Google News e Discover. Le autorità antitrust francese e tedesca hanno già affrontato i rischi concorrenziali del rapporto tra accordi commerciali e visibilità, senza che ciò dimostri favoritismi nel ranking organico.

I giornalisti restano ai margini della redistribuzione. Agli autori spetta soltanto il 2-5% dell’equo compenso disciplinato dall’articolo 43-bis, mentre i parametri professionali approvati dall’Ordine nel 2023 attendono ancora l’attuazione. Senza dati pubblici sugli incassi degli editori e sulle somme effettivamente trasferite ai giornalisti, il riequilibrio economico resta tutto da dimostrare.

La vittoria di AGCOM contro Meta, arrivata con la sentenza del TAR Lazio del 9 ottobre 2026, ha offerto alle istituzioni italiane e alle organizzazioni degli editori l’occasione per celebrare il riconoscimento economico del giornalismo nell’era delle piattaforme digitali. Ma mentre si festeggia il successo di una regolamentazione che dovrebbe riequilibrare i rapporti tra chi produce informazione e chi la distribuisce, Google annuncia di pagare oltre 400 pubblicazioni selezionate per alimentare nuovi servizi di intelligenza artificiale e Meta introduce condizioni commerciali che autorizzano forme estese di raccolta dei contenuti dai siti collegati agli account business. Due sviluppi che ripropongono la stessa questione: le piattaforme continuano a stabilire autonomamente quali editori remunerare, attraverso quali contratti e con quali vantaggi distributivi, mentre gli altri devono ricorrere a procedure amministrative e giudiziarie per ottenere il riconoscimento di diritti che la legge attribuisce formalmente a tutti. Nel frattempo i giornalisti autonomi attendono ancora l’approvazione dei propri parametri professionali e il mercato degli accordi privati resta caratterizzato da una trasparenza molto limitata sugli importi effettivamente corrisposti. Il problema non è più stabilire se gli articoli abbiano un valore economico, ma chi possieda il potere di determinarlo, incassarlo e trasformarlo in visibilità.

AGCOM celebra il potere della regolamentazione, ma il mercato continua a seguire altre regole

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L’8 ottobre 2026 AGCOM ha organizzato alla Camera dei deputati il convegno La Costituzione nell’era dell’intelligenza artificiale: il potere delle piattaforme e la tutela dei diritti, dedicato alle conseguenze della concentrazione del potere digitale sulla libertà d’informazione e sui diritti fondamentali. All’appuntamento, aperto dal presidente Giacomo Lasorella, hanno partecipato Giuliano Amato, Giovanni Pitruzzella, Oreste Pollicino, Sebastiano Maffettone e Giusella Finocchiaro. Il comunicato ufficiale di AGCOM descrive un confronto sul ruolo degli intermediari tecnologici e sulla salvaguardia dei valori democratici, inserito nelle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea costituente. Il giorno successivo il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Meta Platforms Ireland contro il regolamento italiano sull’equo compenso, consegnando all’Autorità un risultato particolarmente significativo. Il commissario Massimiliano Capitanio, commentando la decisione, ha parlato di una «bella coincidenza» rispetto al convegno del giorno precedente e ha ribadito che il lavoro giornalistico deve essere remunerato. La FIEG, attraverso il presidente Andrea Riffeser Monti, ha accolto con soddisfazione il pronunciamento, chiedendo la piena applicazione del diritto degli editori a essere pagati dalle piattaforme. La cronologia, tuttavia, deve rimanere chiara: il convegno precede la sentenza e non costituisce una celebrazione preventiva del risultato giudiziario, che è stato invece rivendicato pubblicamente nelle ore successive.

chi incassa materialmente questi soldi?

Quanto incassa? Come li ottiene?

Una testata digitale indipendente può accedere allo stesso mercato di GEDI, RCS o Caltagirone?

E soprattutto, quando l’editore viene pagato, quanto arriva realmente al giornalista che ha prodotto l’articolo?

Sono domande meno solenni di quelle discusse nei convegni, ma sono le sole che permettono di capire se l’equo compenso stia creando pluralismo oppure una nuova rendita accessibile soprattutto a chi possiede già dimensioni, avvocati, audience e capacità negoziale.

La soddisfazione è comprensibile perché il contenzioso ha coinvolto un elemento centrale della sovranità regolatoria europea. Il 12 maggio 2026 la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-797/23, aveva riconosciuto la compatibilità con il diritto europeo del sistema italiano di remunerazione degli editori, nel rispetto di determinate condizioni. La decisione del TAR del 9 ottobre ha successivamente respinto le contestazioni di Meta alla disciplina nazionale. La legittimità della regolamentazione, però, non equivale alla dimostrazione della sua efficacia distributiva. Avere una procedura attraverso la quale un editore può ottenere un compenso non significa che tutte le testate utilizzate commercialmente dalle piattaforme ricevano denaro, né che gli importi siano sufficienti a sostenere il giornalismo indipendente. Questa distinzione diventa fondamentale quando si confrontano i risultati rivendicati da AGCOM con il funzionamento reale degli accordi commerciali tra Google, Meta e i grandi gruppi editoriali.

Il diritto all’equo compenso esiste, ma il pagamento non è automatico

Il quadro normativo nasce dall’articolo 15 della direttiva europea 2019/790, recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 177/2021, che ha introdotto l’articolo 43-bis nella legge 633/1941 sul diritto d’autore. La disposizione riconosce agli editori un diritto connesso per determinati utilizzi online delle pubblicazioni giornalistiche da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione. La tutela comprende anche i siti informativi nativi digitali, purché rispettino le caratteristiche previste dalla disciplina, e non è dunque riservata ai quotidiani cartacei o ai grandi gruppi. Restano esclusi i semplici collegamenti ipertestuali, le singole parole e gli estratti molto brevi, oltre agli utilizzi privati e non commerciali dei singoli utenti. Essere indicizzati su Google o ricevere una visita da Facebook non genera automaticamente un credito nei confronti della piattaforma: occorre individuare un utilizzo che ricada effettivamente nel perimetro della protezione e dimostrare la posizione dell’editore rispetto al contenuto. La delibera AGCOM 3/23/CONS disciplina il meccanismo applicativo privilegiando la libera negoziazione. Le parti hanno trenta giorni dall’avvio della trattativa per raggiungere un accordo; in caso contrario possono rivolgersi all’Autorità, che dispone di criteri specifici per determinare la remunerazione. Per motori di ricerca, social network e aggregatori il modello prende come riferimento i ricavi pubblicitari attribuibili all’utilizzazione delle pubblicazioni, sottraendo i benefici economici che l’editore ricava dal traffico restituito dalla piattaforma. L’aliquota massima di riferimento arriva al 70%, ma non rappresenta una percentuale automaticamente spettante a qualsiasi testata: deve essere modulata considerando consultazioni, audience, numero dei giornalisti, investimenti, standard professionali e anzianità editoriale. Per le imprese di media monitoring e rassegna stampa viene invece considerato il fatturato rilevante del servizio, ripartito sulla base dell’utilizzo delle pubblicazioni. È una costruzione tecnicamente articolata che riconosce il valore economico dell’informazione, ma pone anche un interrogativo sulla sua concreta accessibilità: quali possibilità possiede una piccola testata di ottenere dai giganti digitali i dati necessari, sostenere una negoziazione e arrivare a una determinazione economicamente conveniente?

Gli incassi di GEDI e il precedente ItalyPost mostrano chi riesce ad attivare il sistema

Le decisioni pubblicate da AGCOM dimostrano che il denaro non è soltanto teorico. Con la delibera 278/24/CONS, adottata nel luglio 2024 e pubblicata nel dicembre successivo, l’Autorità ha quantificato il compenso spettante a GEDI per l’utilizzo delle sue pubblicazioni attraverso Microsoft Bing. Il gruppo editoriale ha comunicato importi pari a 335.330 euro per il 2021 e 393.510 euro per il 2022, per complessivi 728.840 euro. Nel luglio 2025 è arrivata la delibera 180/25/CONS, che riguarda l’utilizzo su Facebook dei contenuti del gruppo GEDI da parte di Meta. La vicenda ha evidenziato come AGCOM abbia imposto a Meta una quantificazione economica per i contenuti editoriali utilizzati, mettendo in luce la distanza tra le pretese dell’editore e le valutazioni iniziali della piattaforma. Il procedimento ha dimostrato che AGCOM può intervenire direttamente quando le parti non trovano un’intesa, ma la pubblicazione di una decisione amministrativa non coincide necessariamente con la prova dell’avvenuto pagamento, né consente sempre di conoscere l’importo finale quando il provvedimento pubblico contiene omissis.

Il caso più recente è particolarmente interessante per l’editoria specializzata. La delibera 185/26/CONS, pubblicata il 2 ottobre 2026, riguarda la testata ItalyPost, edita da Post Media, e il suo utilizzo da parte de L’Eco della Stampa. Il procedimento conferma che una pubblicazione specialistica può chiedere un corrispettivo quando i propri contenuti vengono riprodotti all’interno di servizi commerciali di rassegna stampa, indipendentemente dal fatto che non appartenga a uno dei maggiori quotidiani generalisti. Tuttavia Post Media dispone di una struttura editoriale significativa e il precedente non dimostra automaticamente che una microimpresa possa affrontare la medesima procedura con costi proporzionati al compenso ottenibile. Per un editore indipendente che produce informazione su cybersecurity, intelligence, difesa o industria, il mercato del media monitoring potrebbe essere particolarmente rilevante: gli articoli possono entrare in rassegne vendute ad aziende, banche, ministeri e pubbliche amministrazioni, creando valore economico anche quando le visite sul sito originario sono limitate. La domanda centrale diventa quindi chi utilizza commercialmente quel contenuto, quante volte lo riproduce e quale quota del fatturato della rassegna sia attribuibile a quella fonte.

Gli accordi diretti con Google costruiscono un mercato che AGCOM non deve necessariamente vedere

Il problema più delicato emerge quando piattaforma ed editore non litigano, ma raggiungono un accordo commerciale. Il sistema italiano considera infatti la determinazione dell’Autorità una soluzione al fallimento della trattativa, non un passaggio obbligatorio per qualsiasi contratto. Di conseguenza, gli accordi conclusi autonomamente tra piattaforme ed editori possono restare fuori dai procedimenti pubblici di quantificazione e i relativi corrispettivi possono non essere divulgati. È il caso di Google News Showcase, annunciato in Italia nel marzo 2021 attraverso accordi individuali con tredici gruppi editoriali e 76 pubblicazioni. Nel comunicato ufficiale di Google figurano Caltagirone Editore, RCS MediaGroup, Il Sole 24 Ore, Ciaopeople, Citynews, Monrif, Il Foglio, Varese Web e altri operatori nazionali e locali. Google confermava esplicitamente che i contratti prevedevano una remunerazione e tenevano conto dei diritti introdotti dall’articolo 15 della direttiva Copyright, integrando il riconoscimento economico con servizi destinati ad aumentare traffico, lettori e abbonamenti.

La presenza di editori nativi digitali e realtà locali dimostra che gli accordi non sono formalmente riservati soltanto ai gruppi storici della carta stampata. Ma non esiste un listino pubblico che permetta a qualsiasi testata di conoscere il valore che Google riconosce a un articolo, a mille pubblicazioni o a un determinato volume di traffico. Google conosce l’importo dei contratti conclusi con i propri partner; gli editori che restano fuori non dispongono degli stessi riferimenti economici per affrontare una trattativa. E il problema riguarda anche i giornalisti: quando il contratto comprende diritti connessi, contenuti speciali, promozione, accesso a prodotti editoriali, paywall e servizi tecnologici, diventa necessario distinguere quale parte del corrispettivo remuneri esattamente gli utilizzi disciplinati dall’articolo 43-bis. Non basta quindi annunciare una partnership remunerata per dimostrare che gli obblighi verso gli autori siano stati applicati su tutte le somme riconducibili ai loro diritti.

Google paga oltre 400 pubblicazioni per l’AI: il prezzo dell’informazione resta nelle sue mani

Il 15 ottobre 2026 Google ha compiuto un ulteriore passo nella costruzione di questo mercato privato. Con il comunicato ufficiale 400 publications are now partnering with us on our News AI pilot program, Mountain View ha annunciato che oltre 400 pubblicazioni nel mondo partecipano al proprio programma di licenze per nuove funzioni di intelligenza artificiale. Tra gli operatori citati figurano Axios, CNN, Financial Times, Forbes e alcune testate locali statunitensi. Google spiega che remunera le pubblicazioni partecipanti per la fornitura e l’utilizzo di contenuti avanzati destinati allo sviluppo di esperienze come panoramiche degli articoli all’interno di Google News e briefing audio personalizzati. Il dato è importante perché conferma l’esistenza di un sistema di remunerazione selettiva per specifici utilizzi dei contenuti nell’ecosistema AI, non perché dimostri che tutte le testate citate da AI Overviews ricevano un pagamento. Non si tratta nemmeno di 400 editori italiani, ma di oltre 400 pubblicazioni a livello globale.

Nello stesso giorno Google ha annunciato, attraverso More ways to connect with the web from Search, un aumento dei collegamenti alle fonti dentro AI Mode e AI Overviews, una maggiore visibilità dei link nelle risposte e nuovi caroselli dedicati alle notizie. I due annunci sono distinti: uno riguarda l’interfaccia di ricerca e l’altro un programma commerciale di licensing. Letti insieme, però, mostrano come Google continui a controllare la selezione dei partner economici, la presentazione delle fonti, la distribuzione del traffico e le condizioni attraverso le quali una pubblicazione può essere remunerata per nuovi utilizzi AI. La decisione di rafforzare i collegamenti nell’AI Search mentre oltre 400 pubblicazioni ricevono compensi attraverso accordi selettivi evidenzia la distanza tra il riconoscimento del valore dell’informazione e la possibilità per gli editori di verificarne autonomamente il prezzo. Il problema emerge anche dal precedente programma sperimentale con cui Google riconosce contributi economici ai siti utilizzati dall’intelligenza artificiale: attribuire un importo al contributo del contenuto non equivale a creare un mercato trasparente quando la piattaforma conserva il controllo esclusivo delle metriche. Per una testata indipendente la differenza è decisiva: Google può riconoscerne il valore informativo senza necessariamente riconoscerle un diritto automatico a partecipare al proprio programma commerciale.

Meta prova la strada contrattuale dello scraping, poi modifica i termini dopo le proteste

La seconda notizia del 16 ottobre rende ancora più evidente il peso delle condizioni privatistiche. I nuovi termini commerciali di Meta e il loro possibile impatto sullo scraping dei siti editoriali hanno sollevato un problema che va oltre il semplice utilizzo dei contenuti pubblicati su Facebook o Instagram. La società aveva predisposto nuove condizioni, destinate a entrare in vigore il 30 ottobre, che autorizzavano l’utilizzo di crawler e altri strumenti automatizzati per accedere, indicizzare, analizzare e raccogliere contenuti da domini e pagine associati agli account business. La formulazione originaria includeva esplicitamente il verbo inglese train, aprendo alla possibilità che materiale raccolto dai siti degli editori potesse essere utilizzato anche per l’addestramento dei prodotti Meta. L’indagine di Nieman Journalism Lab, pubblicata il 15 ottobre, aveva consultato esperti di diritto digitale e proprietà intellettuale, che avevano segnalato la portata delle autorizzazioni richieste e il possibile rapporto con la dipendenza commerciale delle testate da Facebook, Instagram e WhatsApp.

Il quadro è però cambiato nelle ore successive. Dopo la pubblicazione dell’inchiesta e le proteste delle organizzazioni editoriali, Meta ha rivisto i termini il 16 ottobre eliminando il riferimento esplicito al training e restringendo gli utilizzi dichiarati ai prodotti pubblicitari e business. L’aggiornamento è stato documentato il 17 ottobre da Nieman Journalism Lab. La modifica è sostanziale e impedisce di presentare la versione originaria come se fosse ancora integralmente in vigore. Restano tuttavia le autorizzazioni alla raccolta automatizzata e le espressioni relative allo sviluppo e al miglioramento dei prodotti business, la cui ampiezza continua a suscitare perplessità tra gli esperti consultati. Meta sostiene che l’aggiornamento non introduce nuovi diritti di scraping delle testate e che le preferenze espresse attraverso robots.txt continueranno a essere rispettate. Gli esperti osservano invece che la formulazione contrattuale merita un esame autonomo e che l’assenza di una clausola esplicita dedicata al rispetto di robots.txt lascia aperte questioni interpretative. Non è dimostrato che Meta possa acquisire indiscriminatamente gli archivi degli editori per addestrare i propri modelli, ma è documentato il tentativo di disciplinare attraverso condizioni commerciali generali l’accesso automatizzato a contenuti ospitati anche fuori dalla piattaforma.

Il confronto con l’equo compenso è particolarmente rilevante. Mentre Meta ha contestato davanti ai giudici la regolamentazione italiana che disciplina il pagamento per specifici utilizzi delle pubblicazioni giornalistiche, sul piano commerciale propone condizioni generali capaci di incidere sul rapporto tra l’impresa e i contenuti dei siti esterni collegati ai suoi servizi. I due fenomeni non coincidono giuridicamente: il diritto connesso sulle pubblicazioni, le eventuali licenze contrattuali e le norme sul text and data mining hanno presupposti differenti. Inoltre, l’accettazione di un contratto non implica automaticamente la rinuncia a ogni diritto d’autore o all’equo compenso imposto dalla legge. La questione industriale, però, rimane: una piattaforma può negoziare licenze remunerate con alcuni editori e contemporaneamente proporre a milioni di imprese condizioni standard che ampliano le possibilità di trattamento dei contenuti associati agli account commerciali. Per un editore che dipende da Facebook e Instagram per distribuire notizie e raggiungere il pubblico, la possibilità teorica di non accettare il contratto non equivale necessariamente a un’autentica parità di forza negoziale.

Il vantaggio degli accordi Google non è soltanto economico: c’è anche la distribuzione

È proprio la distribuzione a rappresentare l’aspetto meno discusso del mercato delle licenze editoriali. Google afferma ufficialmente che il ranking organico delle notizie non può essere acquistato e non esiste una prova pubblica sufficiente per sostenere che gli editori con un contratto News Showcase ricevano un incremento segreto nel posizionamento algoritmico ordinario. Esiste però un altro elemento documentabile: gli editori partecipanti a Showcase possono utilizzare pannelli dedicati all’interno di Google News e Discover, ottenendo opportunità aggiuntive di esposizione e promozione dei contenuti. Lo dichiarava Google nel comunicato di lancio italiano, spiegando che il programma avrebbe favorito traffico, fidelizzazione e monetizzazione. La differenza competitiva è evidente: un editore non partner dipende dalle possibilità ordinarie di comparire nei prodotti Google, mentre un editore partner dispone anche delle funzionalità specifiche previste dall’accordo commerciale.

La rilevanza antitrust di questo intreccio è stata accertata in Francia. Con la decisione 21-D-17 del 12 luglio 2021, l’Autorité de la concurrence ha sanzionato Google per 500 milioni di euro per il mancato rispetto di precedenti ingiunzioni relative ai diritti connessi. Tra i rilievi figurava precisamente l’aver collegato la negoziazione sulla remunerazione dei diritti alla partecipazione a Showcase, creando un incentivo economico a sottoscrivere accordi più ampi. L’autorità francese ha osservato che l’accesso al programma comportava conseguenze significative sulla visibilità degli editori e che tale situazione poteva influenzare l’equilibrio negoziale. Non serve dimostrare l’esistenza di un algoritmo segreto che premi gli editori remunerati: un vantaggio di distribuzione contrattuale può produrre effetti concorrenziali anche quando il ranking organico rimane formalmente separato dagli accordi economici.

Questo elemento assume una rilevanza ancora maggiore nell’ecosistema delle risposte generative. La progressiva integrazione di esperienze AI direttamente nel feed Discover, con la funzione Dive Deeper che porta l’utente su una pagina Google prima del sito originario, dimostra come la piattaforma possa diventare un ulteriore intermediario tra la notizia e il suo produttore. La trasformazione del motore di ricerca in un ambiente capace di sintetizzare direttamente informazioni cambia il rapporto economico tra editori e piattaforme: il contenuto continua a generare valore informativo anche quando il lettore non arriva sulla pagina originaria. Se la stessa piattaforma determina la visibilità, misura l’utilizzo, controlla la pubblicità e decide quali produttori ammettere ai programmi remunerati, il problema riguarda contemporaneamente diritti connessi, concorrenza, autonomia editoriale e pluralismo delle fonti. E non può essere risolto soltanto con l’aumento dei link nelle risposte AI.

I giornalisti restano l’ultimo anello della distribuzione economica

Nel sistema italiano esiste un obbligo preciso anche nei confronti degli autori. Il comma 13 dell’articolo 43-bis stabilisce che gli editori riconoscano ai giornalisti una quota compresa tra il 2% e il 5% dell’equo compenso previsto dal comma 8. Per i lavoratori autonomi la determinazione avviene su base convenzionale, mentre per i dipendenti può essere disciplinata attraverso accordi collettivi. È una previsione significativa, ma chiarisce anche quale sia il principale beneficiario economico del sistema: per ipotesi, su 100.000 euro di equo compenso la quota complessiva destinata agli autori sarebbe compresa tra 2.000 e 5.000 euro, mentre il resto rimarrebbe all’impresa editoriale. Non si tratta di una percentuale applicabile automaticamente a qualunque contratto tecnologico o commerciale tra una piattaforma e un giornale, ma al corrispettivo riconducibile alla specifica disciplina. Proprio per questo la trasparenza sulla qualificazione dei pagamenti diventa fondamentale: se un contratto comprende contemporaneamente diritti editoriali, pubblicità, distribuzione, AI, servizi tecnologici e accesso agli archivi, bisogna poter distinguere il valore attribuito agli utilizzi coperti dall’articolo 43-bis.

Il problema è ancora più evidente se si guarda alla situazione economica della categoria. La ricerca INPS sullo stato del giornalismo italiano, presentata nel marzo 2025, ha rilevato che il 70% dei giornalisti autonomi guadagnava meno di 25.000 euro annui, mentre la retribuzione media dei dipendenti rilevata per il 2023 si attestava intorno ai 59.000 euro. E mentre l’equo compenso degli editori è stato difeso fino alla Corte di giustizia europea, i parametri professionali approvati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti nel dicembre 2023 attendono ancora l’approvazione necessaria a renderli operativi. Lo stesso Ordine, il 9 ottobre 2026, ha richiamato il Governo alla necessità di sbloccare quelle tabelle dopo la vittoria giudiziaria di AGCOM. Il paradosso è evidente: si è costruita una sofisticata disciplina per calcolare il valore degli articoli utilizzati dalle piattaforme, mentre continua a mancare l’attuazione definitiva dei parametri destinati a proteggere il compenso professionale di chi gli articoli li scrive.

Come dovrebbe farsi pagare una testata indipendente e perché il sistema favorisce chi è organizzato

Per un’impresa editoriale esclusivamente online, il diritto previsto dall’articolo 43-bis non è escluso dalla natura digitale della testata. Ma per esercitarlo concretamente bisogna individuare la controparte, identificare gli utilizzi potenzialmente compensabili, documentarli e aprire una negoziazione formale. Nel settore delle rassegne stampa ciò significa verificare se gli articoli siano riprodotti dentro servizi venduti a clienti professionali; nel settore delle piattaforme bisogna distinguere l’indicizzazione e gli estratti esclusi dalla tutela dalle forme di utilizzo che ricadono nella disciplina. Una volta avviata la trattativa, occorre predisporre una proposta economica motivata e chiedere i dati necessari alla sua quantificazione. In assenza di accordo, il modulo ufficiale AGCOM per la determinazione dell’equo compenso consente di presentare un’istanza, purché siano rispettati i requisiti procedurali, inclusa la documentazione del tentativo di negoziazione. L’Autorità non può però sostituire automaticamente l’iniziativa di tutte le testate che non sanno nemmeno se i loro contenuti siano utilizzati commercialmente da terzi.

Per superare almeno in parte questa asimmetria sono stati costruiti strumenti di rappresentanza collettiva. Nel luglio 2024 FIEG ha conferito a SIAE un mandato per negoziare e incassare l’equo compenso dovuto dalle piattaforme agli editori associati; nel giugno 2025 anche FILE, Federazione Italiana Liberi Editori, ha sottoscritto un accordo con SIAE. La contrattazione collettiva può ridurre i costi delle iniziative individuali e rafforzare la capacità di ottenere informazioni e pagamenti. Rimane tuttavia indispensabile conoscere i criteri di accesso, l’effettiva distribuzione degli eventuali incassi tra i partecipanti e le modalità attraverso le quali viene assicurato il riconoscimento della quota degli autori. Senza un rendiconto sufficientemente dettagliato, anche la gestione collettiva rischia di rimanere difficilmente valutabile dal punto di vista delle realtà editoriali più piccole.

La vittoria del TAR non basta: AGCOM dovrebbe misurare chi viene davvero remunerato

La sentenza del 9 ottobre rafforza la legittimità del modello italiano e la capacità dell’Autorità di intervenire nei confronti delle piattaforme. Non dimostra però, da sola, che il denaro recuperato dall’economia digitale venga distribuito in modo proporzionato e trasparente tra grandi gruppi, piccoli editori e giornalisti. Il vero bilancio dovrebbe partire da numeri che non emergono con sufficiente chiarezza dalle informazioni pubbliche: quanti accordi individuali sono stati conclusi con Google, Meta e Microsoft; quale valore complessivo hanno generato; quanti editori esclusivamente online ne beneficiano; quanto hanno ottenuto le testate minori; quanto denaro viene effettivamente incassato dopo le decisioni AGCOM; quale quota raggiunge gli autori. A questi dati dovrebbero aggiungersi quelli relativi ai nuovi programmi AI, distinguendo le licenze per gli utilizzi specifici delle pubblicazioni dai contratti che includono servizi tecnologici o altri diritti.

Le vicende del 15-17 ottobre rendono questa esigenza ancora più urgente. Google dichiara pubblicamente di remunerare oltre 400 pubblicazioni selezionate per nuovi prodotti AI, ma non pubblica un criterio generale che consenta a ogni editore di verificare il valore dei propri contenuti rispetto a quello riconosciuto ai partner. Meta, nel frattempo, modifica le condizioni commerciali relative all’accesso automatizzato ai siti associati agli account business, intervenendo sulla formulazione dopo le proteste senza eliminare tutte le questioni interpretative segnalate dagli esperti. In entrambi i casi il contratto privato rimane uno degli strumenti principali attraverso cui le piattaforme organizzano il rapporto con l’informazione, affiancando una normativa pubblica che dovrebbe ridurre lo squilibrio negoziale.

La contraddizione finale è dunque industriale prima ancora che giuridica. Lo Stato riconosce agli editori il diritto di ottenere un compenso, ma le piattaforme continuano a controllare gran parte delle condizioni economiche e tecnologiche dalle quali dipende il valore delle pubblicazioni. Possono selezionare i partner, proporre accordi diretti, modificare i prodotti di distribuzione, costruire nuovi servizi AI e utilizzare la propria posizione nell’accesso al pubblico come elemento determinante della relazione commerciale. Gli editori strutturati possono negoziare, partecipare ai programmi di licensing e sostenere contenziosi; quelli indipendenti devono individuare gli utilizzi, raccogliere prove e costruire una pretesa economicamente sostenibile. I giornalisti, ultimi destinatari della redistribuzione, attendono sia l’attuazione dei propri parametri professionali sia la concreta applicazione della quota loro riconosciuta sui compensi editoriali.

Per questo la soddisfazione di AGCOM, dell’Ordine e delle organizzazioni degli editori non può rappresentare la conclusione della vicenda. L’equo compenso sarà realmente uno strumento a tutela del pluralismo quando sarà possibile dimostrare non soltanto che Google e Meta possono essere obbligate a pagare, ma anche chi riceve quei pagamenti, quanto riceve e quale parte del valore torna a chi produce l’informazione. Fino a quel momento rimane il rischio di un sistema nel quale la legge attribuisce diritti a tutti, ma la possibilità concreta di monetizzarli continua a dipendere soprattutto dalla dimensione dell’impresa editoriale e dal suo rapporto commerciale con le piattaforme. Il successo del TAR ha chiarito chi può rivendicare il diritto; l’inchiesta economica che manca deve ancora chiarire chi riesce davvero a incassare.

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