📌 In Sintesi
- Il Garante registra oltre 37.000 segnalazioni di chiamate indesiderate nei primi sette mesi del 2026, più di 170 al giorno, dopo le 104.000 del 2025.
- Dal 2020 l’Autorità ha irrogato sanzioni per oltre 200 milioni di euro e utilizzato la confisca delle banche dati contro le filiere del telemarketing illecito.
- Stanzione denuncia il rischio di una società fondata sulla profilazione, mentre Ghiglia rilancia le azioni collettive e avverte sul tracciamento invisibile delle email.
Il telemarketing illecito continua a rappresentare una delle principali emergenze nella protezione dei dati personali in Italia, con oltre 37.000 segnalazioni di chiamate indesiderate nei primi sette mesi del 2026, una media superiore a 170 al giorno. Nel 2025 le segnalazioni erano state più di 104.000, mentre dal 2020 il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato sanzioni complessivamente superiori a 200 milioni di euro. I numeri sono stati illustrati durante il convegno Vita digitale e Dati personali, organizzato dall’Autorità in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il confronto con le associazioni dei consumatori ha evidenziato un problema strutturale: sanzionare le imprese non significa automaticamente interrompere la circolazione dei dati personali né risarcire le persone coinvolte.
Cosa leggere
Il Garante registra oltre 170 segnalazioni al giorno per telemarketing indesiderato
I dati presentati dal componente del Collegio Agostino Ghiglia descrivono la persistenza di un mercato promozionale nel quale numerazioni telefoniche e informazioni personali continuano a circolare attraverso filiere commerciali difficili da controllare. Nel comunicato ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali l’Autorità riferisce che nel 2025 sono pervenute oltre 104.000 segnalazioni, una ogni cinque minuti circa, mentre tra gennaio e luglio 2026 ne sono state registrate più di 37.000. È importante precisare che si tratta di segnalazioni ricevute dall’Autorità , non del numero complessivo delle telefonate effettivamente effettuate né di altrettante violazioni già accertate. Ghiglia ha descritto un sistema nel quale i dati personali vengono commercializzati per alimentare contatti promozionali non autorizzati. La dinamica trova riscontro anche nei procedimenti contro gli operatori telefonici: la sanzione da 9,516 milioni di euro inflitta a TIM aveva fatto emergere call center abusivi, numerazioni alterate e false richieste spontanee di ricontatto, utilizzate per attribuire una parvenza di regolarità a operazioni commerciali originate da telefonate indesiderate. Il problema non riguarda soltanto chi materialmente effettua la chiamata, ma la capacità delle aziende committenti di controllare l’intera rete di acquisizione dei contatti e dei contratti.
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Oltre 200 milioni di sanzioni e banche dati confiscate: il mercato continua
Il dato economico più rilevante riguarda le sanzioni superiori a 200 milioni di euro irrogate dal 2020, alle quali il Garante ha affiancato provvedimenti di confisca delle banche dati utilizzate dalle organizzazioni responsabili di trattamenti illeciti. Ghiglia ha richiamato un procedimento nel quale una filiera commerciale aveva realizzato, nell’arco di due anni, circa 70.000 contatti promozionali e 50.000 contratti, dimostrando quanto un sistema di acquisizione irregolare possa produrre risultati economici significativi prima dell’intervento delle autorità . La confisca rappresenta uno strumento diverso dalla sanzione amministrativa perché interviene direttamente sul patrimonio informativo utilizzato per organizzare le campagne, impedendo che i dati acquisiti illecitamente continuino a circolare attraverso altri operatori. È una strategia già applicata nel 2023, quando il Garante aveva confiscato banche dati appartenenti a società coinvolte nel telemarketing selvaggio. Il valore economico di una filiera illecita non risiede soltanto nei contratti conclusi, ma anche nella disponibilità di elenchi di persone profilate, numerazioni attive e informazioni commercialmente riutilizzabili. Per questo il blocco dell’attività di un singolo call center non garantisce, da solo, l’interruzione delle successive campagne promozionali quando gli stessi archivi rimangono disponibili ad altri soggetti.
Le associazioni dei consumatori possono trasformare le sanzioni in risarcimenti
Il convegno ha affrontato anche un limite concreto dell’attività sanzionatoria: le somme versate dalle aziende per violazioni della privacy non vengono automaticamente distribuite ai cittadini danneggiati. Ghiglia ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul ruolo delle associazioni dei consumatori, sottolineando che, nelle condizioni previste dalla normativa, possono promuovere azioni per violazioni del GDPR anche senza raccogliere il mandato individuale di ogni interessato. Il componente del Collegio ha ricordato inoltre che il danno derivante dalla perdita di controllo dei dati non può essere escluso soltanto perché considerato di gravità insufficiente. Ciò non significa che ogni telefonata indesiderata dia automaticamente diritto a un risarcimento: rimangono necessari i presupposti della responsabilità , la dimostrazione del danno e il rapporto causale con la violazione contestata. La distinzione tra intervento amministrativo e tutela risarcitoria rappresenta il passaggio centrale della proposta illustrata dal Garante, perché consente di utilizzare gli accertamenti dell’Autorità anche come elementi probatori nelle azioni collettive, quando ne ricorrono le condizioni. La vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni ha evidenziato il ruolo delle associazioni come intermediari tra cittadini e istituzioni, capaci di raccogliere segnalazioni ricorrenti e favorire istruttorie mirate. La necessità di rafforzare questi strumenti emerge anche dai procedimenti contro le pratiche commerciali e di trattamento dei dati già esaminati dall’Autorità .
Stanzione denuncia la profilazione, Ghiglia avverte sui pixel invisibili nelle email
Il presidente Pasquale Stanzione ha allargato il confronto oltre le telefonate commerciali, descrivendo il rischio che l’economia digitale trasformi la disponibilità dei dati personali in uno strumento di controllo esercitato dai grandi operatori economici. Il presidente ha richiamato la necessità di rafforzare le garanzie per il contraente debole, osservando che la diffusione dell’intelligenza artificiale rende sempre più stretto il rapporto tra protezione dei dati e tutela del consumatore. Ha inoltre utilizzato il concetto di rifeudalizzazione dei rapporti sociali per descrivere gli squilibri che possono derivare dalla concentrazione di informazioni e capacità di profilazione. Ghiglia ha affiancato al telemarketing un problema meno evidente: i tracking pixel incorporati nelle email, immagini trasparenti che possono comunicare al mittente l’apertura del messaggio e altre informazioni relative alla consultazione. A differenza delle chiamate indesiderate, questi strumenti possono operare senza che il destinatario ne percepisca la presenza. Il tema assume particolare rilievo perché il 29 ottobre 2026 scade il termine di adeguamento previsto dalle linee guida del Garante, già approfondite nella stretta sui tracking pixel nelle email e sui requisiti di consenso e revoca. Il tracciamento individuale per finalità promozionali non equivale alle statistiche anonime o alle comunicazioni tecnicamente necessarie, una distinzione fondamentale per valutare la liceità dei trattamenti senza considerare automaticamente illegittimo ogni sistema di misurazione.
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Per i consumatori la tutela deve andare oltre le sanzioni amministrative
Le dichiarazioni del Garante delineano una strategia basata su controlli pubblici, confisca delle informazioni illecitamente raccolte e rafforzamento degli strumenti collettivi di tutela. Per i cittadini, tuttavia, gli effetti dipendono dalla possibilità di individuare il titolare del trattamento, conoscere l’origine dei dati utilizzati per il contatto commerciale, esercitare il diritto di opposizione e documentare eventuali violazioni. L’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni rappresenta uno strumento importante, ma non sostituisce gli accertamenti sulle responsabilità delle aziende che acquisiscono e riutilizzano i dati. Nei casi di chiamate ricorrenti, conservare informazioni su numerazioni, date, operatore dichiarato e contenuto delle comunicazioni può contribuire a rendere più circostanziate le segnalazioni. Il dato delle 37.000 segnalazioni in sette mesi conferma che il telemarketing indesiderato rimane un problema sistemico, mentre le sanzioni complessive superiori a 200 milioni dimostrano l’ampiezza degli interventi già adottati. La questione centrale, però, riguarda l’efficacia concreta di queste misure: colpire economicamente gli operatori irregolari, interrompere la circolazione delle banche dati e consentire ai cittadini di ottenere tutela sono tre obiettivi distinti, che devono funzionare insieme per contrastare stabilmente il mercato illecito delle informazioni personali.
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