Stablecoin, l’OCC approva il GENIUS Act: interessi vietati agli emittenti, premi agli exchange

📌 In Sintesi

  • L’OCC approva il regolamento definitivo del GENIUS Act il 21 ottobre 2026: le nuove disposizioni entreranno in vigore il 18 gennaio 2027 e disciplineranno emissione, riserve, rimborsi e vigilanza sulle stablecoin di pagamento.
  • Gli emittenti non potranno pagare interessi ai possessori, ma i premi riconosciuti dagli exchange e dagli intermediari non sono automaticamente vietati: l’autorità valuterà gli accordi caso per caso.
  • Il quadro statunitense si distingue dal MiCA europeo, che vieta espressamente gli interessi sui token di moneta elettronica anche quando sono riconosciuti tramite fornitori di servizi o soggetti terzi.

Gli Stati Uniti approvano le regole definitive sulle stablecoin, ma lasciano aperta la partita economica dei rendimenti riconosciuti dagli exchange. Il 21 ottobre 2026, l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) pubblica il regolamento attuativo del GENIUS Act, introducendo una disciplina federale per emissione, riserve, rimborsi e vigilanza sulle stablecoin di pagamento, con entrata in vigore fissata al 18 gennaio 2027. Il provvedimento vieta agli emittenti di remunerare direttamente il semplice possesso dei token, senza introdurre un divieto automatico per tutti i programmi di ricompensa degli intermediari. È una distinzione che mantiene vivo lo scontro con le banche americane e rende evidente la distanza dal sistema europeo, dove il MiCA applica restrizioni anche ai rendimenti indiretti.

GENIUS Act, il regolamento OCC entra in vigore il 18 gennaio 2027

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Con il Bulletin 2026-50 pubblicato il 21 ottobre, l’OCC completa la propria parte dell’attuazione del GENIUS Act, la legge federale approvata nel luglio 2025 per disciplinare le payment stablecoin. Il nuovo quadro, raccolto principalmente nel 12 CFR Part 15, riguarda gli emittenti autorizzati sottoposti alla giurisdizione dell’autorità, comprese determinate società non bancarie, controllate bancarie ed emittenti esteri che intendano operare nel mercato statunitense. Vengono stabiliti requisiti sulle attività di riserva, sui diritti di rimborso, sulla gestione del rischio, sulla custodia e sui controlli, in un sistema che pretende coperture liquide a fronte dei token emessi e procedure verificabili per la conversione al valore nominale. Il cambiamento completa un percorso già emerso nelle proposte della Federal Reserve sulle stablecoin e nella regolamentazione dei titoli tokenizzati, ma non coincide con l’entrata in vigore immediata degli obblighi: la data operativa resta il 18 gennaio 2027. Il comunicato ufficiale dell’OCC precisa inoltre che le disposizioni relative ad antiriciclaggio, Bank Secrecy Act e sanzioni OFAC vengono affrontate attraverso un procedimento regolatorio separato, in coordinamento con il Dipartimento del Tesoro. Non si tratta quindi di un’autorizzazione indiscriminata per tutte le società che oggi emettono stablecoin, ma dell’avvio di un sistema nel quale operare richiederà un titolo regolamentare adeguato.

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Circle non può pagare interessi su USDC, ma Coinbase conserva uno spazio

Il nodo politico ed economico più controverso riguarda il rendimento delle stablecoin. Il GENIUS Act impedisce agli emittenti autorizzati di riconoscere interessi o altre forme di remunerazione per il semplice possesso, utilizzo o mantenimento dei token. La norma riguarda direttamente il modello degli emittenti, come Circle, che gestisce USDC, ma il regolamento definitivo non estende automaticamente questa proibizione a qualsiasi ricompensa distribuita da una piattaforma di scambio. L’OCC sceglie invece di esaminare caso per caso le relazioni tra emittenti e intermediari, senza qualificare preventivamente tutti i programmi di premi come un’elusione del divieto. La distinzione consente a operatori come Coinbase e Robinhood di mantenere un margine per proporre incentivi ai clienti, pur senza ottenere un’esenzione generale dalla legge. Il contrasto è evidente: le stablecoin sono sostenute anche da depositi e titoli del Tesoro che producono reddito, ma l’emittente non può trasformare direttamente quel reddito in un interesse pagato al detentore. Gli accordi commerciali possono invece attribuire una parte del valore economico agli intermediari. Il problema era già emerso nell’analisi dei ricavi Circle e della quota assorbita dai partner di distribuzione. Non è corretto sostenere che gli Stati Uniti abbiano legalizzato qualsiasi rendimento sulle stablecoin: ciò che cambia è la valutazione degli incentivi riconosciuti da soggetti diversi dall’emittente.

Le banche temono la fuga dei depositi mentre gli emittenti devono chiedere la licenza

La scelta dell’OCC mantiene aperta la contrapposizione tra industria bancaria e operatori delle criptovalute. Le associazioni bancarie americane sostengono che programmi di ricompensa più generosi dei normali conti di risparmio possano attirare liquidità fuori dal sistema dei depositi, riducendo le risorse disponibili per il credito. Gli operatori crypto, al contrario, considerano questi incentivi uno strumento concorrenziale legittimo. La remunerazione di un saldo in stablecoin non lo trasforma però in un deposito bancario assicurato, e gli utenti continuano a essere esposti a rischi di emittente, intermediario, custodia e liquidità. Sul fronte delle autorizzazioni, l’OCC precisa nel Bulletin 2026-51 dedicato alle licenze e alle deroghe che dal 18 gennaio 2027 l’emissione di stablecoin di pagamento negli Stati Uniti richiederà generalmente la preventiva approvazione. Le società già operative che presentino domande sostanzialmente complete entro quella data potranno richiedere deroghe transitorie fino a 12 mesi, soggette alla valutazione dell’autorità e non concesse automaticamente. La procedura risponde anche alle tensioni già sfociate nella causa delle banche americane contro i charter federali concessi alle società crypto. Il regolatore dovrà quindi bilanciare continuità operativa, concorrenza e tutela dei clienti senza trasformare il periodo transitorio in una sospensione generalizzata delle nuove regole.

Riserve e controlli settimanali: gli emittenti diventano soggetti vigilati

L’impianto operativo non si limita al divieto di interessi. L’OCC predispone un sistema di segnalazioni sulla consistenza delle stablecoin emesse, sulle riserve disponibili e sulla situazione finanziaria degli operatori, per rendere verificabile il rapporto tra attività detenute e obbligazioni verso gli utenti. Il Bulletin 2026-52 sulle comunicazioni periodiche presenta i modelli di rendicontazione settimanale PS-01 e trimestrale PS-02: subordinatamente all’approvazione dell’Office of Management and Budget, le prime scadenze previste sono rispettivamente il 25 gennaio e il 31 marzo 2027. Per gli emittenti significa passare da comunicazioni prevalentemente commerciali a un insieme strutturato di dati destinati alla vigilanza. Per i clienti, tuttavia, la presenza di riserve dichiarate non elimina il rischio di liquidità né garantisce automaticamente l’accesso immediato al rimborso in qualunque scenario di mercato. La questione era già stata sollevata nell’analisi del Financial Stability Board sui rischi transfrontalieri delle stablecoin globali: strumenti utilizzati contemporaneamente in più giurisdizioni possono dipendere da regole, intermediari e capacità di intervento differenti. È proprio questa dimensione internazionale a rendere il GENIUS Act rilevante anche per operatori esterni agli Stati Uniti.

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La differenza più importante per gli utenti italiani emerge dal confronto normativo. L’articolo 50 del regolamento europeo MiCA vieta agli emittenti di token di moneta elettronica di concedere interessi e applica il divieto anche ai fornitori di servizi per le cripto-attività. Nella definizione rientrano inoltre i benefici collegati al periodo di detenzione, compresi quelli riconosciuti attraverso soggetti terzi quando presentano effetti equivalenti a una remunerazione. L’impostazione europea è quindi più estesa di quella adottata dall’OCC nei confronti degli incentivi distribuiti dagli exchange, anche se la qualificazione dei singoli prodotti richiede sempre una valutazione giuridica concreta. Un programma di ricompense offerto negli Stati Uniti non diventa automaticamente lecito per un intermediario che presta servizi nell’Unione Europea, né la disciplina americana modifica i vincoli MiCA applicabili in Italia. Si conferma così una divergenza industriale: Washington costruisce un mercato federale delle stablecoin lasciando margini commerciali agli intermediari, mentre Bruxelles limita anche le forme indirette di remunerazione per evitare che questi token assumano le caratteristiche di prodotti di risparmio. Il risultato potrebbe favorire offerte e modelli di ricavo differenti tra piattaforme statunitensi ed europee, mentre stablecoin come USDC e USDT continuano ad avere una circolazione globale. Il GENIUS Act rende più strutturato il mercato americano dal 2027, ma non uniforma le regole internazionali: per imprese e risparmiatori la vera distinzione resterà tra possesso del token, servizio di custodia e prodotto che promette rendimento, tre attività che non possono essere trattate come equivalenti soltanto perché utilizzano la stessa stablecoin.

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