📌 In Sintesi
- Il Garante privacy dispone il blocco immediato della diffusione di immagini e dati identificativi dei minori coinvolti negli scontri di Milano da parte di sei testate.
- Il provvedimento coinvolge Rai News, Le Iene, Open, Il Giornale d’Italia, Corriere della Sera Milano e Milano Post, con obbligo di comunicare le misure adottate entro tre giorni dalla ricezione.
- L’Autorità avverte chiunque intenda ridiffondere i contenuti e richiama il principio secondo cui la riservatezza dei minori prevale sulle esigenze della cronaca.
Il Garante per la protezione dei dati personali interviene sulla diffusione delle immagini di un undicenne coinvolto nei recenti disordini di Milano e dispone una limitazione provvisoria del trattamento nei confronti di sei testate giornalistiche, accusate di avere reso identificabili minori attraverso immagini e informazioni personali. Il provvedimento urgente, adottato dal Presidente il 27 ottobre 2026 e reso pubblico il giorno successivo, riguarda due emittenti televisive e quattro testate online. L’intervento non impedisce di raccontare gli scontri, ma vieta ai destinatari di continuare a diffondere elementi che consentano di riconoscere i ragazzi coinvolti, compresi i contenuti già pubblicati e ancora disponibili sul web. La decisione introduce inoltre un avvertimento generale contro l’ulteriore circolazione dei materiali.
Cosa leggere
Il Garante interviene contro sei testate e ordina la rimozione dei contenuti identificativi
Il provvedimento urgente del 27 ottobre 2026 individua espressamente Rai News, Le Iene, Open, Il Giornale d’Italia, Corriere della Sera – Edizione Milano e Milano Post quali destinatari della limitazione provvisoria. Secondo le verifiche preliminari dell’Autorità , i servizi televisivi e gli articoli online hanno diffuso, con modalità differenti, immagini e informazioni personali capaci di rendere riconoscibile un undicenne coinvolto nei disordini. Il provvedimento richiama anche l’esposizione delle immagini di un altro minorenne, ampliando la tutela a tutti i ragazzi identificabili nei contenuti contestati. Il divieto non riguarda genericamente l’attività giornalistica delle sei testate, ma l’ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo, dei dati e delle immagini oggetto del provvedimento. L’Autorità precisa che la limitazione comprende anche la permanenza online dei materiali già pubblicati, perché la disponibilità continuativa costituisce una forma di trattamento dei dati personali. I destinatari devono comunicare entro tre giorni dalla ricezione della decisione le iniziative adottate, fornendo un riscontro documentato. La misura produce effetti immediati dalla ricezione del provvedimento, mentre l’istruttoria resta aperta per ulteriori valutazioni. Si tratta quindi di un intervento cautelare, non di una sanzione economica definitiva già irrogata. La decisione segue una linea di attenzione all’essenzialità delle informazioni personali che aveva già caratterizzato il richiamo del Garante ai media nell’inchiesta milanese sulle escort, ma introduce in questo caso un ordine immediatamente operativo nei confronti di soggetti individuati.
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Oscurare il volto non basta quando altri dettagli permettono di identificare un minore
Il problema sollevato dall’Autorità riguarda soprattutto la possibilità di identificare indirettamente una persona attraverso la combinazione di informazioni apparentemente separate. Un’immagine con il volto oscurato, infatti, non garantisce necessariamente l’anonimato quando il contenuto giornalistico contiene ulteriori riferimenti alla vita personale, all’ambiente frequentato o al percorso scolastico. Nel comunicato ufficiale del 28 ottobre il Garante sottolinea che le informazioni divulgate dalle testate sono sufficienti a rendere riconoscibile il minore, con possibili conseguenze sul suo sviluppo. Il punto centrale non è stabilire se il comportamento del ragazzo abbia interesse pubblico, ma comprendere perché tale interesse debba comportare l’esposizione della sua identità . Il diritto di cronaca permette di documentare i disordini, ricostruire gli avvenimenti e descrivere eventuali condotte rilevanti senza trasformare un bambino in un soggetto riconoscibile per un pubblico potenzialmente illimitato. La combinazione di fotografie, filmati e dettagli personali può inoltre rendere inefficace una successiva cancellazione, soprattutto quando il materiale viene ripreso da piattaforme social e altri utenti. È una criticità che interessa anche le scuole, dove la gestione di immagini e informazioni personali degli studenti richiede particolari cautele. La protezione dell’identità non coincide con la semplice pixelatura del volto, ma richiede una valutazione complessiva di tutto ciò che può consentire il riconoscimento del minore.
Il divieto è immediato e l’avvertimento riguarda anche chi condivide i contenuti
Il provvedimento utilizza due strumenti distinti previsti dal GDPR. Da una parte dispone, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera f), la limitazione provvisoria del trattamento nei confronti dei sei soggetti identificati; dall’altra ricorre all’articolo 58, paragrafo 2, lettera a), per avvertire i potenziali utilizzatori dei contenuti che un’ulteriore diffusione può costituire una violazione della normativa. L’avvertimento rivolto a chiunque non equivale a un provvedimento individuale di divieto già notificato a ogni utente della rete, ma segnala esplicitamente il rischio giuridico della ripubblicazione delle stesse informazioni identificative. La distinzione è importante per comprendere le responsabilità delle redazioni, degli amministratori di pagine social e di chi contribuisce alla circolazione delle immagini. Il Garante considera particolarmente delicata la viralità già raggiunta dai contenuti e richiama il principio del superiore interesse del minore previsto dalle regole deontologiche dell’attività giornalistica e dalla Carta di Treviso. L’Autorità contesta, in sede di valutazione preliminare, una spettacolarizzazione potenzialmente pregiudizievole per lo sviluppo della personalità dei ragazzi. Il Presidente ha adottato la misura senza attendere la convocazione del Collegio, richiamando la particolare urgenza del caso: il provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica nella prima riunione utile, secondo le condizioni previste dal regolamento interno, entro il termine massimo di trenta giorni. L’Autorità conserva inoltre la possibilità di assumere ulteriori determinazioni dopo l’istruttoria, mentre l’eventuale inosservanza delle prescrizioni può comportare conseguenze sanzionatorie.
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Il diritto di cronaca rimane tutelato ma non giustifica l’esposizione dei bambini
La decisione sul caso milanese conferma che la rilevanza pubblica di un episodio non rende automaticamente pubblicabili tutti i dati personali delle persone coinvolte, soprattutto quando si tratta di minori. La posizione del Garante è esplicita: la riservatezza del bambino deve essere salvaguardata indipendentemente dal ruolo assunto nei fatti raccontati. Questo principio non elimina il diritto dei cittadini a essere informati sui disordini, sull’ordine pubblico e sulle responsabilità istituzionali, ma impone alle redazioni di separare la ricostruzione giornalistica dall’identificazione di persone che godono di una tutela rafforzata. La stessa necessità di intervenire dopo la diffusione virale dei contenuti evidenzia una criticità del sistema dell’informazione digitale: quando immagini e dettagli personali vengono pubblicati, il loro recupero e la loro rimozione diventano progressivamente più complessi. L’urgenza del provvedimento deriva proprio dal rischio che la circolazione continui a moltiplicarsi prima della conclusione dell’istruttoria. Per televisioni e giornali il messaggio operativo è preciso: verificare non soltanto la liceità delle immagini, ma anche l’insieme dei dettagli che accompagnano il racconto, compresi quelli presenti negli archivi digitali. Il caso di Milano non stabilisce che gli scontri non possano essere raccontati. Stabilisce invece che l’interesse pubblico alla notizia non autorizza a trasformare l’identità di un minore in materiale da esposizione mediatica.
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