📌 In sintesi
- La gip Tiziana Landoni non convalida il fermo di Youssef Siher e respinge la custodia cautelare: mancano gravi indizi per i reati contestati.
- Le comunicazioni del Movimento 17 ottobre esprimono contestazione politica e disobbedienza civile, ma non dimostrano un’istigazione concreta alla violenza.
- Il nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche non può essere applicato automaticamente a chi promuove proteste attraverso Telegram.
Youssef Siher torna in libertà dopo il fermo disposto dalla Procura di Milano per le attività legate al Movimento 17 ottobre. L’ordinanza di 37 pagine firmata il 28 ottobre 2026 dalla giudice per le indagini preliminari Tiziana Landoni respinge sia la convalida del fermo sia la richiesta di custodia cautelare in carcere, contestando i presupposti giuridici delle accuse di istigazione a delinquere, aggravata dalla finalità di terrorismo, e di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Il provvedimento assume particolare rilevanza perché interviene pochi giorni dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 190/2026 sulla sicurezza pubblica e affronta una questione destinata a incidere sul rapporto tra libertà di manifestazione, organizzazione delle proteste attraverso i social network e responsabilità penale degli amministratori delle comunità digitali.
Cosa leggere
Dal fermo di Youssef Siher alle 37 pagine dell’ordinanza del Tribunale di Milano
Il procedimento trae origine dagli scontri avvenuti a Milano il 17 e 18 ottobre 2026, quando alcune manifestazioni sono degenerate in episodi di devastazione, saccheggio e violenza contro le forze dell’ordine. Nei giorni successivi, l’attenzione degli investigatori si è concentrata anche sulle piattaforme digitali attraverso le quali circolavano informazioni relative a nuove mobilitazioni. In questo contesto è stato individuato il gruppo Telegram denominato Movimento 17 ottobre, costituito il 18 ottobre, successivamente ai primi disordini, al quale si sono affiancati un profilo Instagram e altri strumenti di comunicazione. Secondo gli accertamenti della Polizia di Stato, Siher amministrava il gruppo utilizzando un account collegato alla propria utenza telefonica. Le indagini hanno coinvolto la Digos e il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Lombardia, impegnati nell’analisi dei contenuti pubblicati e nell’attribuzione degli account utilizzati per organizzare le manifestazioni.
La ricostruzione investigativa descrive un’attività di comunicazione articolata, con messaggi rivolti agli iscritti, convocazioni per iniziative pubbliche e indicazioni sulle modalità di partecipazione. Il gruppo aveva raggiunto decine di migliaia di utenti e presentava una struttura organizzativa suddivisa in sezioni dedicate alle comunicazioni generali e ai coordinamenti territoriali. Tra i materiali esaminati figuravano messaggi che indicavano luoghi e orari dei raduni, documenti contenenti suggerimenti per affrontare eventuali interventi delle forze dell’ordine e comunicazioni nelle quali si invitavano i partecipanti a modificare le modalità di mobilitazione. La Procura ha interpretato l’insieme di questi elementi come il possibile risultato di un’organizzazione capace di promuovere nuove iniziative violente, soprattutto alla luce degli episodi già avvenuti nel centro di Milano. Si tratta della cornice nella quale il 24 ottobre è stato eseguito il fermo di Siher, successivamente trasferito nel carcere di San Vittore.
Un passaggio fondamentale dell’ordinanza riguarda la distinzione temporale tra gli scontri del 17 e 18 ottobre e la successiva attività del Movimento 17 ottobre. Le comunicazioni del gruppo Telegram analizzate dagli investigatori riguardavano infatti soprattutto l’organizzazione delle manifestazioni successive, mentre la stessa ricostruzione non attribuisce automaticamente a Siher la responsabilità materiale delle devastazioni precedenti. La circostanza acquista rilevanza anche perché il nuovo decreto sicurezza è entrato in vigore il 23 ottobre, dopo i primi disordini milanesi. L’eventuale responsabilità per le successive attività organizzative doveva quindi essere valutata attraverso elementi specifici, senza confondere la partecipazione a una mobilitazione con la realizzazione di condotte criminali da parte di altri soggetti.
Il caso si inserisce nel contesto già esaminato nell’approfondimento Milano, maranza e guerra ibrida: Crosetto guarda ai social, ma chi muove le proteste?, dedicato alle diverse interpretazioni istituzionali degli scontri e all’ipotesi che le piattaforme digitali possano essere utilizzate come strumenti di mobilitazione e destabilizzazione. L’ordinanza del Tribunale di Milano introduce però un elemento giuridico ulteriore: la capacità di un social network di mobilitare migliaia di persone non costituisce, da sola, la prova dell’organizzazione di un’attività criminale. Gli strumenti informatici permettono di coordinare appuntamenti, condividere materiali, raggiungere un pubblico ampio e modificare rapidamente i luoghi di incontro, ma la rilevanza penale delle comunicazioni dipende dal loro contenuto, dalle condotte effettivamente promosse e dal collegamento con specifici reati.
Gli investigatori hanno ricostruito l’accesso agli account attraverso dispositivi informatici, sessioni Telegram, recapiti telefonici e comunicazioni conservate nei computer sottoposti a sequestro. L’ordinanza documenta anche il rinvenimento di materiali relativi a mobilitazioni internazionali, manuali di protesta e indicazioni pratiche per partecipare alle manifestazioni. È un patrimonio informativo significativo dal punto di vista dell’indagine, ma la giudice sottolinea la necessità di superare il livello della semplice attribuzione tecnica degli account. Dimostrare chi amministra una chat non equivale a dimostrare che quella persona abbia istigato altri a commettere reati. Le due verifiche rispondono a criteri differenti: la prima riguarda l’identificazione digitale, la seconda l’esistenza di una condotta penalmente rilevante.
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Istigazione a delinquere: perché la critica al governo non costituisce automaticamente reato
Il nucleo dell’ordinanza riguarda l’interpretazione dell’articolo 414 del codice penale, relativo all’istigazione a delinquere. La Procura contestava a Siher di avere utilizzato le comunicazioni pubblicate sui social per indurre altri soggetti alla commissione di reati contro l’ordine pubblico, attraverso un’attività di suggestione e persuasione capace di alimentare un clima di contrapposizione con le istituzioni. Alcuni messaggi contenevano espressioni particolarmente aggressive nei confronti dello Stato, del governo e dei mezzi di informazione, compresi riferimenti a una guerra contro un presente giudicato inaccettabile. Secondo l’impostazione accusatoria, queste dichiarazioni dovevano essere interpretate nel contesto delle violenze già verificatesi, considerando il numero degli utenti raggiunti, le modalità organizzative e l’eventualità di nuovi episodi di disordine.
La giudice Landoni imposta il ragionamento su un principio differente: l’istigazione penalmente rilevante deve essere concretamente idonea a provocare la commissione di specifici reati. Non è sufficiente che una dichiarazione sia offensiva, volgare, ostile alle istituzioni o caratterizzata da espressioni politicamente radicali. Occorre individuare un contenuto che, per natura e circostanze, costituisca un’effettiva sollecitazione alla commissione di fatti delittuosi. Il provvedimento richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, soffermandosi sulla necessità di interpretare le norme penali in modo compatibile con la libertà di manifestazione del pensiero. Il riferimento centrale è rappresentato dalla sentenza 65/1970 della Corte costituzionale, che distingue la critica, anche radicale, dalla manifestazione del pensiero concretamente idonea a favorire la commissione di delitti.
L’ordinanza riconosce apertamente che le comunicazioni attribuite a Siher contenevano critiche aspre contro l’attuale governo e le istituzioni. La giudice non ne minimizza il linguaggio e non trasforma automaticamente la protesta in un’espressione moderata o priva di conflittualità. Il punto è un altro: le dichiarazioni esaminate manifestavano una contrapposizione politica e sociale, ma non risultavano accompagnate da indicazioni specifiche e concrete per realizzare azioni violente. L’espressione utilizzata per annunciare una guerra contro il presente viene interpretata nel contesto complessivo della comunicazione, riconducendola alla volontà di promuovere un movimento di protesta contro problemi socioeconomici ritenuti irrisolti. Questo passaggio esclude, nella valutazione cautelare, che la radicalità delle parole sia sufficiente a trasformare l’attività politica in istigazione criminale.
La distinzione assume ulteriore importanza quando si esaminano i contenuti degli altri partecipanti al gruppo Telegram. Le indagini avevano individuato messaggi nei quali alcuni utenti ipotizzavano azioni contro edifici pubblici, banche o infrastrutture. In un caso veniva suggerita la distruzione di ripetitori televisivi. Erano presenti anche commenti ostili alle forze dell’ordine e valutazioni critiche sull’efficacia delle manifestazioni pacifiche. Tuttavia la presenza di contenuti violenti all’interno di una comunità digitale non dimostra automaticamente che l’amministratore li abbia condivisi, approvati o promossi. Per attribuire una responsabilità penale occorre verificare il comportamento individuale, distinguendo la pubblicazione di un messaggio da parte di un utente dalla sua eventuale diffusione intenzionale come istruzione operativa da parte di chi gestisce il gruppo.
Questa differenza costituisce uno degli aspetti più rilevanti dell’intero procedimento. Una chat con migliaia di iscritti può ospitare comunicazioni tra loro contraddittorie, provocazioni, proposte non condivise, messaggi offensivi e inviti a comportamenti illeciti. L’attività investigativa può legittimamente analizzarli e ricostruirne le responsabilità, ma non può sostituire il necessario collegamento tra autore, contenuto e fattispecie penale con una presunzione generale fondata sulla qualifica di amministratore. L’evoluzione delle piattaforme digitali ha reso questa distinzione particolarmente delicata, come mostrano anche le controversie relative alla collaborazione tra le autorità e i gestori delle piattaforme affrontate nell’analisi su Telegram e X e i loro rapporti con la giustizia. Il controllo tecnico di una comunità, infatti, non coincide necessariamente con il controllo effettivo di tutte le opinioni che vi vengono espresse.
Nelle pagine 25 e 26 dell’ordinanza il ragionamento si concentra proprio sul contenuto delle comunicazioni attribuite a Siher. La giudice rileva che la volontà manifestata appare orientata alla costruzione di una forma stabile di mobilitazione collettiva, attraverso iniziative settimanali e iniziative pubbliche capaci di coinvolgere un numero crescente di partecipanti. Anche i richiami alla disobbedienza civile vengono esaminati per verificarne la concreta traduzione in comportamenti illeciti. Il risultato dell’analisi è che gli elementi disponibili non consentono di individuare una sollecitazione specifica alla violenza. Il dissenso contro il governo, anche quando assume espressioni conflittuali, non può essere assimilato alla commissione di un reato senza gli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Questa impostazione non introduce un’immunità per chi organizza mobilitazioni attraverso Internet. Qualora emergessero indicazioni per colpire persone, danneggiare beni o realizzare altre condotte illecite, accompagnate dai presupposti richiesti dalla norma, il giudizio potrebbe essere differente. La decisione riguarda gli elementi raccolti nello specifico procedimento e il loro valore nella fase cautelare. La stessa ordinanza precisa che gli approfondimenti investigativi possono proseguire. La differenza, quindi, non riguarda la possibilità dello Stato di intervenire contro la violenza, ma la necessità che ogni intervento restrittivo della libertà personale sia fondato su elementi concreti, individualizzati e giuridicamente rilevanti.
Terrorismo e nuovo decreto sicurezza: il limite delle accuse sul Movimento 17 ottobre
La seconda contestazione di particolare gravità riguarda la finalità di terrorismo, richiamata come aggravante dell’istigazione a delinquere. L’ordinanza affronta la questione attraverso l’articolo 270-sexies del codice penale, che definisce le condotte con finalità terroristica sulla base della loro capacità di arrecare un grave danno a un Paese o a un’organizzazione internazionale e degli scopi perseguiti. La norma considera, tra le possibili finalità, l’intimidazione della popolazione, la costrizione dei pubblici poteri e la destabilizzazione delle strutture fondamentali dello Stato. Non si tratta, quindi, di una categoria applicabile automaticamente a qualsiasi protesta violenta o a qualunque dichiarazione di ostilità politica. È necessario verificare la dimensione dell’offesa potenziale, il contenuto delle condotte e la specifica finalità perseguita.
La gip richiama in particolare la sentenza 191/2020 della Corte costituzionale, che approfondisce i requisiti della finalità terroristica, sottolineando la dimensione particolarmente grave dell’offesa potenziale e il rapporto tra condotta, intimidazione collettiva e stabilità delle istituzioni democratiche. Applicando questi criteri alle comunicazioni del Movimento 17 ottobre, il Tribunale non ravvisa elementi sufficienti per sostenere che Siher intendesse provocare una destabilizzazione dello Stato attraverso attività terroristiche. L’organizzazione di manifestazioni contro le politiche governative, anche con modalità non convenzionali, non integra di per sé gli estremi di una condotta volta a intimidire la popolazione o distruggere le strutture costituzionali. La dimensione politica della contestazione non costituisce una prova della finalità terroristica.
Questo ragionamento assume particolare significato in relazione al linguaggio utilizzato nel dibattito pubblico dopo gli scontri milanesi. Le manifestazioni erano state collegate anche al tema della guerra ibrida e all’eventuale utilizzo dei social network per destabilizzare le città italiane. Si tratta di ipotesi che, sul piano della sicurezza nazionale, possono giustificare attività di analisi e approfondimento, ma che non coincidono con i requisiti necessari per contestare un reato di terrorismo a una persona determinata. La presenza di strumenti tecnologici per coordinare le proteste e la circolazione di messaggi di opposizione politica non permettono di superare automaticamente questo limite. Per la giudice, la documentazione raccolta non dimostra una finalità terroristica né la concreta capacità delle iniziative attribuite a Siher di produrre l’offesa richiesta dalla norma.
La terza contestazione riguarda invece l’articolo 420-bis del codice penale, introdotto dal decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, entrato in vigore il 23 ottobre. La nuova disposizione disciplina la violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, prevedendo una fattispecie riferita alla partecipazione a gruppi composti da almeno cinque persone che utilizzino illegittimamente oggetti offensivi o ne lancino di specifici tipi, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e cagionando danni alle cose. Il terzo comma introduce una previsione ulteriore, punendo con la reclusione da quattro a dodici anni chi, anche mediante strumenti informatici o telematici, organizza o promuove la formazione di gruppi destinati alle condotte descritte dalla norma oppure incita o istiga alla loro commissione.
La rilevanza del terzo comma è evidente nel procedimento Siher, perché consente di contestare anche attività organizzative realizzate attraverso Internet. Tuttavia la norma non criminalizza genericamente l’organizzazione delle manifestazioni: richiede un collegamento con il gruppo e le condotte violente specificamente individuate dal legislatore. Una convocazione pubblicata su Telegram non diventa automaticamente un’attività criminale soltanto perché invita centinaia di persone a raggiungere una piazza. Occorre dimostrare che l’organizzazione riguardi effettivamente la formazione del gruppo previsto dal primo comma o che la comunicazione costituisca un’incitazione alla realizzazione delle condotte punite. È precisamente questo collegamento che la giudice considera non sufficientemente dimostrato dagli atti disponibili.
Nell’ordinanza vengono esaminati anche i materiali destinati alla gestione pratica delle manifestazioni, compresi suggerimenti sull’abbigliamento, l’utilizzo di occhiali protettivi, mascherine, dispositivi contro gli effetti dei lacrimogeni e strumenti di primo soccorso. Gli investigatori avevano inoltre rinvenuto un documento di quattro pagine dedicato alla difesa in piazza, contenente indicazioni sulle modalità di comportamento durante le proteste. Questi materiali hanno assunto rilievo nella ricostruzione accusatoria perché inseriti in un contesto caratterizzato da precedenti scontri con le forze dell’ordine. Tuttavia, secondo la valutazione della gip, il loro contenuto non dimostra un programma organizzato per realizzare le specifiche condotte violente previste dall’articolo 420-bis.
La distinzione non elimina la possibilità che determinati strumenti possano essere impiegati per commettere reati. Un oggetto o un dispositivo può assumere rilevanza diversa a seconda del contesto, dell’utilizzo e della finalità. Ma l’indicazione di strumenti di protezione individuale non equivale necessariamente alla promozione del lancio di oggetti offensivi, del danneggiamento di beni o dell’aggressione alle persone. La giudice rileva inoltre che le comunicazioni attribuite direttamente all’indagato facevano riferimento alla necessità di organizzarsi, di definire gruppi di partecipanti e di cambiare i luoghi delle iniziative, senza contenere indicazioni specifiche per realizzare le azioni criminali previste dalla nuova disposizione.
In questo quadro acquista particolare importanza anche il messaggio con cui il Movimento 17 ottobre aveva annunciato il cambiamento delle piazze e la comunicazione dei luoghi definitivi soltanto in prossimità degli appuntamenti. L’iniziativa poteva certamente complicare la pianificazione dei servizi di ordine pubblico e suscitare l’attenzione delle autorità. Tuttavia, la scelta di non comunicare anticipatamente tutti i dettagli di una mobilitazione non costituisce automaticamente la prova di una volontà di organizzare aggressioni o devastazioni. Eventuali violazioni degli obblighi amministrativi e delle disposizioni sulle riunioni pubbliche richiedono una valutazione autonoma e non possono essere sovrapposte senza ulteriori elementi ai requisiti del nuovo reato.
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Pericolo di fuga escluso e scontro politico: cosa resta dell’inchiesta
L’ordinanza non si limita a esaminare la configurabilità delle ipotesi di reato, ma affronta anche il presupposto del pericolo di fuga, necessario per giustificare il fermo di indiziato di delitto. La Procura aveva prospettato il rischio che Siher potesse sottrarsi alle indagini, facendo riferimento anche alla sua rete di relazioni e alla possibilità di ottenere sostegno per allontanarsi. Nel provvedimento vengono ricostruiti gli accertamenti condotti presso le abitazioni dei familiari e di una conoscente, nonché le circostanze che avevano portato gli investigatori a individuare il luogo nel quale l’indagato si trovava. Il Tribunale esamina questi elementi nel loro complesso, distinguendo il sospetto di un possibile allontanamento dalla presenza di dati concreti che dimostrino una reale volontà di fuga.
La giudice sottolinea che Siher è nato in Italia, ha legami familiari sul territorio nazionale e svolge attività lavorativa, mentre non risultano documentati preparativi specifici per sottrarsi all’autorità giudiziaria. Anche la circostanza che non si trovasse inizialmente presso l’abitazione nella quale gli investigatori lo avevano cercato non è considerata sufficiente, da sola, a dimostrare una fuga organizzata. Gli spostamenti ricostruiti e le relazioni personali non vengono ritenuti elementi idonei a fondare una ragionevole probabilità di sottrazione al procedimento. Il pericolo di fuga non può essere ricavato da possibilità astratte, ma deve trovare un riscontro concreto e individualizzato negli atti dell’indagine.
Il provvedimento precisa inoltre che l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio. Si tratta dell’esercizio di una garanzia processuale che non equivale a un’ammissione di responsabilità e non può essere trasformata in un elemento di colpevolezza. La decisione sulla convalida del fermo deve essere assunta sulla base delle condizioni previste dal codice di procedura penale, indipendentemente dalla scelta difensiva dell’indagato di fornire o meno dichiarazioni. Analogamente, gli accertamenti sui dispositivi sequestrati, sulle comunicazioni digitali e sui rapporti tra gli amministratori dei gruppi rimangono attività investigative che possono assumere rilevanza, ma il loro significato deve essere valutato attraverso gli elementi concretamente acquisiti.
La conclusione dell’ordinanza è formulata in termini precisi: non sono ravvisabili, allo stato e fatti salvi successivi approfondimenti investigativi, gravi indizi di colpevolezza a carico di Siher in relazione ai reati contestati. Da questa valutazione deriva il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare personale, oltre alla mancata convalida del fermo per l’insussistenza del concreto pericolo di fuga. Nel dispositivo finale la gip ordina l’immediata dimissione dell’indagato dall’istituto carcerario, salvo che sia detenuto per altra causa. Il provvedimento, datato 28 ottobre 2026, non rappresenta una sentenza di assoluzione e non dispone l’archiviazione dell’inchiesta: Siher resta indagato e la Procura conserva la possibilità di svolgere ulteriori accertamenti, nei limiti e con gli strumenti previsti dall’ordinamento.
La decisione ha provocato un’immediata reazione politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito «vergognosa» la mancata convalida del fermo, sostenendo che il provvedimento mortifichi il lavoro delle forze dell’ordine e degli inquirenti impegnati nella tutela della sicurezza pubblica. Anche il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha criticato duramente la liberazione, richiamando la gravità delle contestazioni formulate dalla Procura e il rischio di nuovi episodi di violenza. Le dichiarazioni introducono un contrasto istituzionale nel quale la lettura politica delle esigenze di sicurezza pubblica si confronta con la valutazione giudiziaria dei presupposti necessari per limitare la libertà personale. Le due dimensioni devono però essere mantenute distinte: le conseguenze dei disordini milanesi e la necessità di individuare i responsabili costituiscono questioni reali, ma non modificano i requisiti probatori richiesti per attribuire specifiche responsabilità a un singolo indagato.
Le critiche alla decisione possono essere formulate e discusse nel merito, così come il provvedimento può essere sottoposto agli strumenti di impugnazione previsti dalla legge. Tuttavia il punto giuridico affrontato dalla gip non riguarda l’opportunità politica di reprimere comportamenti violenti, ma l’esistenza di elementi sufficienti a giustificare il fermo e una misura cautelare nei confronti di Siher. La tutela della sicurezza dei cittadini e quella delle libertà costituzionali non sono obiettivi alternativi: il sistema penale deve perseguire le condotte criminali attraverso procedimenti fondati su responsabilità individuali e prove, senza attribuire automaticamente a chi promuove una manifestazione tutte le conseguenze derivanti dalle azioni di eventuali partecipanti.
Il caso presenta anche una dimensione tecnologica che va oltre il singolo procedimento. Telegram, Instagram e le altre piattaforme digitali costituiscono oggi infrastrutture di organizzazione politica e sociale, capaci di raggiungere rapidamente grandi quantità di utenti, coordinare appuntamenti e far circolare informazioni senza una struttura associativa tradizionale. Questa capacità può essere utilizzata per iniziative legittime, per attività illecite o per operazioni di manipolazione. La distinzione deve però essere dimostrata attraverso l’analisi dei contenuti, l’attribuzione delle singole condotte e la verifica degli eventuali collegamenti operativi. Non può dipendere esclusivamente dal numero degli iscritti, dalla radicalità delle espressioni o dalla particolare attenzione investigativa rivolta a una comunità.
La digitalizzazione della protesta pone anche questioni nuove per gli investigatori: come distinguere il messaggio di un amministratore da quello di un semplice iscritto, quale significato attribuire alle comunicazioni inoltrate, come valutare un documento condiviso senza conoscere l’effettivo utilizzo che ne verrà fatto e quali elementi consentano di provare l’esistenza di un’organizzazione destinata a commettere reati. Sono problemi che attraversano l’intero settore della prova digitale e che assumono conseguenze particolarmente importanti quando si applicano norme penali introdotte da pochi giorni e caratterizzate da sanzioni elevate.
La vicenda di Youssef Siher lascia quindi aperta una doppia questione. Da una parte vi è l’inchiesta sugli scontri milanesi, sulle responsabilità individuali e sull’eventuale presenza di organizzazioni capaci di favorire nuove violenze. Dall’altra esiste un problema di interpretazione delle norme sulla sicurezza, perché l’organizzazione delle manifestazioni attraverso i social network non può essere considerata un’attività criminale in assenza delle condotte specificamente previste dalla legge. Il provvedimento del 28 ottobre non stabilisce che ogni iniziativa promossa dal Movimento 17 ottobre sia lecita, né impedisce agli investigatori di individuare eventuali responsabilità future o pregresse. Stabilisce, più precisamente, che gli elementi raccolti fino a quel momento non giustificavano la privazione della libertà personale di Siher per i reati contestati.
È questa la conseguenza giuridica più importante delle 37 pagine firmate dalla giudice Landoni: la sicurezza pubblica richiede indagini efficaci e strumenti normativi adeguati, ma anche la verifica rigorosa dei presupposti che consentono di applicarli. Quando la mobilitazione politica viene organizzata attraverso piattaforme digitali, il confine tra dissenso e istigazione non può essere definito dalla sola intensità del linguaggio o dalla capacità di convocare una folla. Deve essere individuato nelle condotte concrete e nei loro collegamenti con i reati previsti dall’ordinamento. Un criterio che non riguarda soltanto Siher, ma il modo in cui la giustizia italiana sarà chiamata a valutare le nuove forme di protesta, coordinamento e comunicazione politica nell’era delle piattaforme social.
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