Il Garante per la protezione dei dati personali introduce nuove linee guida sui tracking pixel nelle email e colpisce duramente Poste Italiane e Postepay con sanzioni complessive superiori a 12,5 milioni di euro. Le decisioni segnano un passaggio chiave nella regolazione del tracciamento digitale e nell’uso dei dati personali nelle app finanziarie. L’Autorità rafforza il principio di trasparenza imponendo consenso obbligatorio per i pixel e interviene contro pratiche considerate eccessivamente invasive. Il messaggio è chiaro: il controllo sui dati torna al centro dell’ecosistema digitale.
Cosa leggere
Garante privacy definisce il perimetro legale dei tracking pixel nelle email
Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che i tracking pixel rientrano pienamente nelle tecnologie disciplinate dall’articolo 122 del Codice privacy, in quanto strumenti capaci di accedere alle informazioni presenti nei dispositivi degli utenti. Questi elementi, invisibili all’interno delle email, permettono di monitorare l’apertura dei messaggi e raccogliere dati come indirizzo IP, dispositivo utilizzato e tempo di lettura. Proprio la loro natura occulta li rende particolarmente invasivi. L’Autorità sottolinea che l’utente spesso non è consapevole di questo tracciamento, motivo per cui viene rafforzato l’obbligo di trasparenza e informazione preventiva.
Il consenso diventa obbligatorio per il tracciamento nelle comunicazioni digitali
Le nuove linee guida chiariscono che, nella maggior parte dei casi, l’utilizzo dei tracking pixel richiede un consenso preventivo, libero, specifico e informato. Questo principio si applica soprattutto alle comunicazioni promozionali e alle attività di profilazione, dove il comportamento dell’utente viene analizzato per migliorare campagne marketing o personalizzare contenuti. Il consenso può essere raccolto insieme a quello per la ricezione delle email, ma deve essere espresso in modo chiaro e senza forzature. Inoltre, deve essere sempre possibile revocarlo facilmente, anche in modo selettivo, continuando eventualmente a ricevere le email senza tracciamento.
Eccezioni limitate per sicurezza e servizi essenziali
Il Garante per la protezione dei dati personali prevede alcune deroghe all’obbligo di consenso, ma solo in contesti specifici. Tra questi rientrano le esigenze di sicurezza, come la verifica dell’apertura di email legate all’autenticazione o alla prevenzione di frodi, e i casi in cui il tracciamento è strettamente necessario per fornire un servizio richiesto dall’utente. Anche le comunicazioni istituzionali o di servizio possono beneficiare di queste eccezioni, purché rispettino i principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati. Tuttavia, l’uso dei pixel per finalità statistiche richiede l’anonimizzazione completa delle informazioni, evitando qualsiasi identificazione individuale.
Obblighi di trasparenza e informativa multilivello per gli operatori
Le aziende che utilizzano tracking pixel devono fornire un’informativa chiara e accessibile, spiegando finalità, modalità e implicazioni del trattamento. Il Garante incoraggia l’uso di modelli multilivello, con informazioni sintetiche integrate da dettagli più approfonditi accessibili tramite link o altri canali. Questo approccio consente agli utenti di comprendere meglio il funzionamento del tracciamento senza essere sovraccaricati da contenuti tecnici. È inoltre obbligatorio garantire strumenti semplici per la gestione delle preferenze, come link nelle email che permettono di disattivare il tracciamento o revocare il consenso.
Sei mesi per l’adeguamento e rafforzamento del privacy by design
Le organizzazioni hanno sei mesi dalla pubblicazione ufficiale delle linee guida per adeguarsi. Il Garante per la protezione dei dati personali richiede l’adozione di principi di privacy by design e by default, imponendo ai titolari del trattamento di integrare la protezione dei dati fin dalla progettazione dei sistemi. Tra le misure consigliate figurano l’uso di identificativi anonimi, la separazione dei dati personali dai sistemi di tracciamento e la limitazione della circolazione delle informazioni. L’obiettivo è ridurre il rischio di identificazione e garantire un controllo effettivo da parte degli utenti.
Il caso Poste Italiane evidenzia i limiti del monitoraggio nelle app finanziarie
Parallelamente alle linee guida, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Poste Italiane con 6,6 milioni di euro e Postepay con 5,8 milioni di euro per trattamenti illeciti dei dati. L’istruttoria ha evidenziato che le app BancoPosta e Postepay richiedevano agli utenti l’autorizzazione al monitoraggio di dati presenti nei dispositivi mobili, incluse le applicazioni installate. Questo controllo era giustificato dalle società come misura di sicurezza, ma l’Autorità ha ritenuto che l’ingerenza fosse sproporzionata rispetto agli obiettivi dichiarati.
Violazioni multiple tra informativa, sicurezza e gestione dei dati
Le indagini hanno rilevato diverse criticità nelle pratiche adottate da Poste Italiane e Postepay. Tra queste emergono carenze nell’informativa agli utenti, assenza di una adeguata valutazione di impatto sulla protezione dei dati e insufficienza delle misure di sicurezza. Sono state riscontrate anche irregolarità nella gestione dei dati e nella designazione dei responsabili del trattamento. L’Autorità ha ordinato la cessazione dei trattamenti non conformi e l’adeguamento immediato alle prescrizioni normative, imponendo un cambio strutturale nelle modalità operative delle due società.
Il doppio intervento segna una svolta nella regolazione della privacy digitale
Le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali evidenziano una strategia chiara: rafforzare il controllo degli utenti sui propri dati e limitare le pratiche invasive, sia nel marketing digitale sia nei servizi finanziari. Il caso dei tracking pixel dimostra come tecnologie apparentemente innocue possano avere un impatto significativo sulla privacy, mentre la sanzione a Poste Italiane e Postepay conferma che anche le grandi aziende devono rispettare rigorosamente i principi del GDPR. Questo doppio intervento rappresenta un punto di svolta per l’intero ecosistema digitale europeo.
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