🤖 Cosa cambia
- Il Garante vieta a R.T.I. di utilizzare ancora i dati di Enrico Mentana attraverso i deepfake contestati e dispone un ammonimento.
- La satira non giustifica deepfake così realistici da rendere poco percepibile l’alterazione e attribuire dichiarazioni apparentemente autentiche alla persona rappresentata.
- I disclaimer devono essere evidenti e comprensibili anche al pubblico meno attento; il semplice richiamo alla parola deepfake non garantisce trasparenza sufficiente.
Il Garante per la protezione dei dati personali interviene sull’utilizzo dei deepfake nella satira televisiva e stabilisce un principio destinato a incidere sull’impiego dell’intelligenza artificiale nei media italiani. L’Autorità ha ammonito R.T.I. – Reti Televisive Italiane, editore di Striscia la Notizia, e vietato l’ulteriore trattamento dell’immagine di Enrico Mentana secondo le modalità contestate. Nei video il giornalista appariva nel reale studio del TG La7 mentre pronunciava dichiarazioni mai rese, attraverso manipolazioni generate con sistemi AI. Per il Garante, il carattere satirico del programma non elimina gli obblighi di liceità, correttezza, trasparenza e privacy by design previsti dal GDPR.
Cosa leggere
Il Garante vieta i deepfake contestati di Enrico Mentana
Il procedimento nasce dal reclamo presentato da Enrico Mentana contro R.T.I. per alcuni servizi nei quali la sua immagine televisiva veniva modificata mediante sistemi di intelligenza artificiale. Il giornalista appariva nel proprio ruolo di direttore del TG La7 e all’interno dello studio dal quale conduce realmente il telegiornale, ma pronunciava un copione scritto dagli autori di Striscia la Notizia. Nel provvedimento n. 577 del 23 luglio 2026 il Garante sottolinea che proprio l’impiego dell’immagine autentica, del contesto professionale reale e di dichiarazioni plausibili rendeva l’alterazione particolarmente difficile da riconoscere. L’Autorità ha quindi accertato la violazione dell’articolo 5 del GDPR, relativo ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, e dell’articolo 25, che impone la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il provvedimento si inserisce in una linea già evidente nel richiamo del Garante ai media sul caso Garlasco e sui rischi dei deepfake e nell’azione dell’Autorità verso sistemi AI che incidono direttamente sui diritti individuali, come la sanzione inflitta a Character.AI per il trattamento dei dati dei minori.
La satira resta lecita ma il deepfake cambia il livello di rischio
La decisione non afferma che i deepfake satirici siano vietati in quanto tali. Il Garante riconosce espressamente che i trattamenti realizzati nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero possono beneficiare delle garanzie previste per giornalismo, critica e satira e possono avvenire anche senza il consenso dell’interessato. Il punto decisivo riguarda però le modalità concrete con cui la tecnologia viene utilizzata. Nel caso Mentana, secondo l’Autorità, le dichiarazioni attribuite al giornalista apparivano a una visione immediata sufficientemente plausibili da non mostrare quel grado di esagerazione o inverosimiglianza che normalmente consente al pubblico di riconoscere la satira. L’inserimento del deepfake nello studio reale del TG La7 aumentava ulteriormente il rischio di confusione tra contenuto autentico e artificiale. È una distinzione importante anche rispetto alla crescente regolamentazione dei contenuti sintetici descritta nella guida completa all’AI Act europeo e nel Codice UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale: la liceità della finalità non cancella gli obblighi relativi a modalità, contesto e percezione del contenuto artificiale.
I disclaimer di Striscia non sono stati considerati sufficienti
R.T.I. ha sostenuto di avere informato il pubblico attraverso annunci, titoli, riferimenti espliciti ai deepfake e successive indicazioni inserite sui video pubblicati online e su Mediaset Infinity. La società ha inoltre ricordato la natura notoriamente satirica di Striscia la Notizia e ha sostenuto che un telespettatore avrebbe potuto comprendere facilmente di trovarsi davanti a una rappresentazione artificiale. Il Garante ha però ritenuto insufficienti queste misure. Nel comunicato ufficiale del 7 agosto 2026 l’Autorità evidenzia che le avvertenze non erano abbastanza chiare, evidenti e comprensibili per tutti i telespettatori, in particolare per chi si fosse collegato a un servizio già iniziato o avesse visto soltanto un frammento sui social. La questione della riconoscibilità dei contenuti sintetici è diventata centrale anche per le grandi piattaforme: Meta ha aderito al Codice UE sulla trasparenza dei contenuti AI, mentre già da tempo YouTube impone l’etichettatura dei contenuti realistici generati o alterati dall’intelligenza artificiale. Il provvedimento italiano aggiunge un elemento ulteriore: l’etichetta esiste, ma deve essere realmente efficace nel contesto in cui il contenuto viene fruito.
I commenti degli utenti mostrano il rischio di confondere vero e falso
Nell’istruttoria assume rilievo anche la reazione del pubblico. Mentana aveva segnalato numerosi commenti offensivi pubblicati da utenti convinti che alcune delle dichiarazioni attribuitegli fossero autentiche. R.T.I. ha contestato questa lettura, sostenendo che altri commenti dimostrassero invece la consapevolezza della natura artificiale dei filmati. Il Garante non basa la decisione sul semplice numero delle reazioni, ma utilizza il contesto per valutare il rischio generato dalla combinazione di realismo visivo, ambientazione autentica e plausibilità delle dichiarazioni. Questo aspetto distingue il deepfake dalla tradizionale imitazione: un attore o un imitatore riproduce tratti riconoscibili della persona rappresentata, mentre un sistema generativo può utilizzare direttamente immagine e caratteristiche biometriche del soggetto fino a produrre una rappresentazione difficilmente distinguibile dall’originale. Il problema è già evidente nelle truffe basate sul furto d’identità tramite deepfake e nella proliferazione dei deepfake pornografici nei motori di ricerca, casi con finalità diverse ma accomunati dalla capacità dell’AI di separare l’identità digitale dalla volontà della persona rappresentata.
Privacy by design entra anche nella produzione televisiva con AI
Uno degli elementi più rilevanti del provvedimento riguarda l’applicazione dell’articolo 25 del GDPR. Il Garante non si limita infatti a contestare la scarsa trasparenza verso il pubblico, ma ritiene che R.T.I. non abbia adottato fin dalla progettazione misure tecniche e organizzative adeguate al rischio generato dal trattamento. L’utilizzo di un deepfake molto realistico avrebbe richiesto accorgimenti capaci di rendere l’alterazione percepibile in modo continuativo, anche al telespettatore meno esperto e anche quando il contenuto veniva estratto dal programma originale per circolare sui social. Il principio interessa direttamente televisioni, editori, piattaforme e produttori che introducono sistemi generativi nei propri processi, perché la conformità non può essere aggiunta soltanto al termine della produzione mediante un disclaimer. Una logica analoga è emersa quando il Garante ha bloccato un plug-in AI capace di analizzare emozioni e stress dei dipendenti su Slack e Microsoft Teams e nelle precedenti iniziative contro il data scraping utilizzato per addestrare sistemi di intelligenza artificiale: il modo in cui il trattamento viene progettato determina la sua compatibilità con i principi del GDPR.
L’AI Act non sostituisce il GDPR sui deepfake
R.T.I. aveva richiamato anche il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, ricordando che i deepfake non rientrano automaticamente tra le pratiche vietate e che l’AI Act prevede obblighi di trasparenza specifici, con regole adattate per opere artistiche, creative, satiriche e fittizie. L’argomento non è stato sufficiente a escludere la responsabilità privacy. Il provvedimento chiarisce implicitamente che AI Act e GDPR operano su piani complementari: rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sull’intelligenza artificiale non significa automaticamente rispettare i principi sulla protezione dei dati personali. Il trattamento dell’immagine, della voce e dell’identità di una persona resta sottoposto alle regole del GDPR anche quando la tecnologia utilizzata è disciplinata dall’AI Act. La sovrapposizione normativa è uno dei punti centrali dell’attuale quadro europeo, già emerso nel G7 dei Garanti dedicato ai sistemi AI e alla protezione degli utenti e nelle iniziative europee volte a rendere verificabile la provenienza dei contenuti sintetici. Il caso Mentana mostra concretamente che la presenza della satira non costituisce un’esenzione generale dalla protezione dei dati.
R.T.I. ammonita e obbligata a interrompere il trattamento contestato
Il Garante ha disposto nei confronti di R.T.I. un ammonimento e il divieto di proseguire il trattamento dei dati di Enrico Mentana con le modalità contestate, consentendo soltanto la conservazione del materiale per un eventuale utilizzo giudiziario. La società deve inoltre comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare completa esecuzione al provvedimento. L’Autorità non ha applicato una sanzione pecuniaria, considerando anche la novità della questione giuridica e l’utilizzo relativamente recente di strumenti generativi all’interno di programmi di intrattenimento. La decisione costituisce però un precedente rilevante per l’intero settore audiovisivo italiano: la possibilità tecnica di sostituire volto, voce o dichiarazioni di un personaggio pubblico non rende automaticamente lecito il trattamento, neppure quando la finalità dichiarata è satirica. Dopo gli interventi del Garante su intelligenza artificiale, privacy e responsabilità degli operatori, il caso Striscia la Notizia porta il confronto direttamente dentro la produzione editoriale e televisiva: più il falso digitale è realistico, maggiore diventa l’obbligo di rendere immediatamente riconoscibile la manipolazione e proteggere l’identità della persona rappresentata.
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