Pratiche archiviate e giustizia digitale

Garante Privacy, 63 reclami e un ricorso che può arrivare alla CGUE

📌 In Sintesi

  • Sette reclami presentati tra il 2023 e il 2024 sono stati archiviati con un unico provvedimento, un ottavo è stato dichiarato inammissibile e l’Autorità ha riepilogato complessivamente 63 procedimenti.
  • Il ricorso contesta sia l’archiviazione cumulativa sia l’inerzia del Garante, richiamando i termini di tre, nove e dodici mesi previsti dal GDPR e dal Codice Privacy.
  • Al giudice viene chiesto di valutare un rinvio alla CGUE su poteri del tribunale, alternatività dei rimedi e possibile decadenza collegata al silenzio dell’Autorità.

Una vicenda nata da reclami rimasti a lungo senza definizione davanti al Garante per la protezione dei dati personali si è trasformata in un contenzioso che potrebbe arrivare fino alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Al centro del caso ci sono sette reclami archiviati con un unico provvedimento, un ottavo dichiarato inammissibile e un quadro complessivo di 63 procedimenti richiamati dall’Autorità, alcuni dei quali risalenti al 2023. Il ricorso non contesta soltanto l’archiviazione cumulativa notificata il 10 luglio 2026, ma pone una questione più ampia: cosa accade quando l’autorità nazionale prevista dal GDPR non tratta un reclamo entro i tempi fissati dalla legge e quale tutela resta al cittadino se l’inerzia amministrativa impedisce di chiudere il procedimento.

Il GDPR impone di trattare i reclami e riconosce un rimedio contro l’inerzia

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Il punto di partenza è l’articolo 78, paragrafo 2, del GDPR, che riconosce all’interessato il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo quando l’autorità di controllo non tratta un reclamo oppure non lo informa entro tre mesi sullo stato o sull’esito del procedimento presentato ai sensi dell’articolo 77. Nel sistema italiano questo obbligo si coordina con l’articolo 143 del Codice Privacy, secondo cui il Garante decide il reclamo entro nove mesi dalla presentazione e, in presenza di motivate esigenze istruttorie comunicate all’interessato, entro dodici mesi. Il ricorso nasce proprio dalla distanza tra questo quadro e la gestione concreta di procedimenti che, secondo la documentazione posta alla base dell’azione, sarebbero rimasti senza definizione per periodi molto più lunghi. La questione non riguarda quindi un generico ritardo amministrativo, ma l’effettività di un rimedio costruito dal legislatore europeo per ottenere una decisione quando si ritiene violato il diritto alla protezione dei dati.

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La CGUE restringe il margine per respingere reclami considerati eccessivi

La sentenza della Corte di giustizia del 9 gennaio 2025 nella causa C-416/23 ha chiarito che la facoltà prevista dall’articolo 57, paragrafo 4, del GDPR di chiedere un contributo spese o rifiutare di agire davanti a richieste manifestamente infondate o eccessive costituisce un’eccezione da interpretare restrittivamente. La Corte ha escluso che il semplice numero dei reclami sia sufficiente a dimostrarne l’eccessività e ha ricondotto il rifiuto a situazioni nelle quali l’autorità sia in grado di provare un comportamento abusivo. Anche la scarsità di risorse non può diventare automaticamente un limite al diritto dell’interessato, perché gli Stati membri devono dotare le autorità di controllo dei mezzi necessari per svolgere i compiti assegnati dal GDPR. Questo passaggio è decisivo nel caso dei 63 procedimenti: la quantità dei reclami può rendere più complessa l’organizzazione dell’ufficio, ma non può trasformarsi da sola nella ragione per non trattarli. Il tema si inserisce in una fase già delicata per l’Autorità italiana, segnata da indagini e perquisizioni che hanno coinvolto il Garante Privacy, ma il ricorso sposta l’attenzione dalla crisi politica alla meccanica concreta della tutela amministrativa.

Reclami dal 2023 al 2026 e quattro accessi agli atti per ricostruire i fascicoli

La vicenda trae origine da numerosi reclami presentati tra il 2023 e il 2026 contro soggetti accusati di utilizzare dati personali reperiti online o attraverso albi professionali per inviare comunicazioni commerciali non autorizzate. Secondo la ricostruzione del ricorrente, diversi procedimenti sarebbero rimasti senza una decisione conclusiva e, in due casi, non sarebbe stata ricevuta nemmeno la conferma dell’avvenuta protocollazione, nonostante le ricevute PEC di invio e consegna. Dopo richieste formali di aggiornamento rimaste prive di una definizione stabile, nel giugno 2026 sono state presentate quattro istanze di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990: tre al Dipartimento Reti Telematiche e Marketing e una al Dipartimento Associazioni, Liberi professionisti e Videosorveglianza. L’obiettivo era ricostruire documentalmente lo stato dei procedimenti più risalenti prima di adire il tribunale contro l’inerzia.

Un fascicolo risulta perso e sette reclami vengono archiviati insieme

Le risposte dei due dipartimenti hanno modificato il quadro. Nel caso gestito dal Dipartimento Associazioni, Liberi professionisti e Videosorveglianza, la comunicazione ricevuta avrebbe ammesso che il fascicolo relativo a un reclamo non era più reperibile a seguito di una riorganizzazione interna, aggiungendo che l’assenza di riscontro avrebbe dovuto essere letta come una forma di silenzio-diniego. Quella comunicazione non si presentava però come un vero provvedimento conclusivo. Diversa la risposta del Dipartimento Reti Telematiche e Marketing: sette reclami presentati tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 sono stati archiviati, un ottavo è stato dichiarato inammissibile e nello stesso atto l’Autorità ha riepilogato lo stato degli altri procedimenti ancora pendenti, per un totale di 63. Il documento, firmato dal vicesegretario generale e notificato il 10 luglio 2026, si qualifica come provvedimento definitorio impugnabile entro trenta giorni. È questa scelta ad aver trasformato un ricorso inizialmente pensato contro l’inerzia in un’azione che contesta anche la legittimità dell’archiviazione cumulativa. Il controllo giudiziario sulle decisioni dell’Autorità ha già prodotto effetti rilevanti, come dimostra l’annullamento della sanzione inflitta alla Rai nel caso Report-Sangiuliano, ma qui il problema riguarda anche il modo in cui i procedimenti sono stati mantenuti aperti e successivamente definiti.

Il silenzio-diniego può trasformare il ritardo in un limite alla tutela

Uno dei punti centrali del ricorso riguarda la possibilità di applicare al reclamo privacy il meccanismo del silenzio-diniego. La tesi contestata è che il mancato riscontro del Garante possa essere interpretato come un rigetto implicito dal quale far decorrere termini di impugnazione. Il problema nasce dal rapporto tra gli articoli 77, 78 e 79 del GDPR e l’articolo 140-bis del Codice Privacy italiano. Il diritto europeo costruisce il reclamo all’autorità, il ricorso contro l’autorità e l’azione nei confronti del titolare del trattamento come strumenti distinti, mentre la disciplina italiana introduce una forma di alternatività per le domande aventi lo stesso oggetto e le stesse parti. Se un reclamo resta formalmente pendente per anni, l’interessato rischia quindi di trovarsi in una zona grigia: l’autorità non decide, ma la pendenza amministrativa può rendere improponibile o controversa una successiva azione giudiziaria contro il titolare. Se poi il silenzio producesse anche effetti decadenziali senza un provvedimento e senza una comunicazione chiara, il ritardo dell’amministrazione potrebbe trasformarsi direttamente in un limite alla tutela del cittadino.

Il ricorso chiede alla CGUE di chiarire poteri del giudice, alternatività e decadenza

La prima questione riguarda i poteri del giudice adito ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 150/2011: il tribunale può limitarsi ad annullare il provvedimento e restituire gli atti al Garante oppure può ordinare all’Autorità di trattare e definire il reclamo entro un termine? La differenza è sostanziale perché un semplice annullamento, in una controversia costruita proprio sull’inerzia, potrebbe riportare l’interessato nella situazione di partenza. La seconda questione riguarda il coordinamento tra la disciplina italiana dell’alternatività e gli articoli 77, 78 e 79 del GDPR: se la pendenza di un reclamo impedisse per un tempo indefinito di agire contro il titolare, l’inerzia dell’Autorità finirebbe per condizionare anche un rimedio diverso. La terza riguarda la possibile decadenza dal ricorso contro l’inerzia, qualora il termine venisse fatto decorrere automaticamente dallo scadere dei tre mesi previsti dall’articolo 78, paragrafo 2, pur in assenza di un atto formale. Sono questioni che spostano il caso dal singolo fascicolo alla struttura stessa della tutela e che arrivano mentre la crisi istituzionale del Garante ha già aperto un confronto sui meccanismi interni di responsabilità e controllo.

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Il caso dei 63 procedimenti mette alla prova l’effettività della tutela privacy

Il contenzioso nasce da una vicenda individuale, ma la sua portata potenziale supera i singoli reclami. Il GDPR attribuisce alle autorità nazionali un ruolo centrale perché il cittadino deve poter ottenere una tutela amministrativa accessibile e specializzata senza essere costretto, per ogni violazione, ad avviare immediatamente una causa ordinaria. Se però il reclamo può rimanere senza esito oltre i termini, se un fascicolo può risultare non reperibile e se la risposta arriva soltanto dopo un accesso agli atti sotto forma di archiviazione cumulativa, il problema diventa quello dell’effettività del diritto europeo e della prevedibilità dell’azione amministrativa. Il ricorso contro il provvedimento del 10 luglio prova quindi a trasformare una serie di procedimenti rimasti sospesi in una domanda generale: quali obblighi concreti gravano sul Garante Privacy, quali poteri deve avere il giudice per farli rispettare e fino a che punto il silenzio dell’Autorità possa incidere sui diritti processuali dell’interessato. Se il tribunale accoglierà la richiesta di rinvio, la risposta della CGUE potrebbe incidere non soltanto sui 63 procedimenti richiamati nel caso, ma sul modo in cui tutti i reclami al Garante italiano devono essere trattati, conclusi e contestati davanti al giudice.

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