📌 In Sintesi
- Un giudice federale statunitense ordina a Meta di identificare le persone che decisero, autorizzarono o approvarono l’acquisizione di libri dalle biblioteche pirata, compresi i membri dei gruppi decisionali.
- L’indagine riguarda anche BitTorrent e il possibile seeding, cioè la redistribuzione dei file ad altri utenti. Meta sostiene di avere adottato misure per limitare gli upload.
- La precedente decisione favorevole a Meta sul fair use dell’addestramento AI non ha risolto il contenzioso sulla distribuzione delle copie attraverso i torrent.
Meta deve chiarire chi, all’interno della propria organizzazione, autorizzò l’acquisizione di libri protetti dal diritto d’autore attraverso LibGen e Anna’s Archive per sviluppare i modelli di intelligenza artificiale Llama. Il giudice federale Thomas S. Hixson, del Northern District of California, ha ordinato alla società di identificare non soltanto i dipendenti che materialmente scaricarono i file, ma anche i responsabili delle decisioni, gli eventuali dirigenti coinvolti e i componenti dei gruppi che approvarono le operazioni. Il provvedimento del 19 ottobre 2026 rappresenta un nuovo passaggio nelle cause sul copyright contro il colosso di Mark Zuckerberg, perché sposta l’attenzione dal semplice utilizzo delle opere per addestrare l’AI alla catena di responsabilità che portò all’acquisizione dei dataset e alla loro possibile redistribuzione attraverso BitTorrent.
Cosa leggere
Il giudice Hixson vuole identificare chi decise di utilizzare le biblioteche pirata
L’ordinanza nasce dalle richieste istruttorie di Entrepreneur Media, editore che contesta a Meta l’utilizzo e la possibile distribuzione non autorizzata di opere protette. Il magistrato ha disposto che la società fornisca informazioni sulle persone fisiche che decisero, autorizzarono o approvarono l’acquisizione dei dataset provenienti dalle cosiddette shadow libraries, indicando ruoli, periodi di coinvolgimento e decisioni assunte. Il provvedimento non si limita quindi a chiedere l’identità degli ingegneri incaricati di eseguire i download: Meta deve ricostruire il processo decisionale che precedette l’utilizzo dei torrent, comprese eventuali autorizzazioni collettive. Il caso è stato ricostruito dall’inchiesta originale di TorrentFreak sull’ordinanza, che distingue le risposte già fornite dall’azienda dalle informazioni ulteriori richieste dal tribunale. Meta aveva sostenuto che nelle prime fasi dello sviluppo di Llama le decisioni sull’acquisizione dei dati fossero spesso informali e collaborative, senza un unico dirigente responsabile di ogni operazione. Hixson ha respinto questa lettura restrittiva: se una scelta fu presa da un gruppo, devono essere identificati tutti i componenti che parteciparono effettivamente alla decisione. Non significa che quei dipendenti siano stati riconosciuti colpevoli o che il giudice abbia già accertato un ordine impartito dai vertici. Significa che la società non può considerare sufficiente l’indicazione del solo personale tecnico quando la controversia riguarda anche chi autorizzò il processo.
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LibGen, Anna’s Archive e BitTorrent: il problema non è soltanto scaricare i libri
La questione tecnica più delicata riguarda BitTorrent, protocollo che consente di acquisire file da una rete distribuita di utenti e che può contemporaneamente condividere parti dei contenuti scaricati. Gli autori e gli editori sostengono che Meta abbia utilizzato questo sistema per ottenere grandi quantità di libri da LibGen e Anna’s Archive, contribuendo potenzialmente anche alla diffusione delle opere verso terzi. La distinzione tra download e seeding è fondamentale: nel primo caso viene contestata l’acquisizione di copie protette, nel secondo la loro possibile redistribuzione. Il funzionamento di BitTorrent non permette però di dedurre automaticamente quale quantità di materiale sia stata effettivamente caricata da una specifica infrastruttura. Occorre verificare configurazioni, registrazioni dei client, traffico e impostazioni applicate durante le operazioni. Meta sostiene infatti di avere adottato misure per limitare il seeding e contesta l’esistenza di una decisione aziendale diretta a distribuire illegalmente le opere. Già nell’ordinanza istruttoria dell’11 settembre 2026 il tribunale aveva esaminato controversie probatorie relative all’identificazione dei soggetti coinvolti nelle attività BitTorrent. La nuova richiesta sui responsabili completa quindi il lavoro di ricostruzione delle operazioni, affiancandosi all’acquisizione dei registri dei comandi eseguiti sui server utilizzati da Meta. La provenienza dei dataset diventa una questione autonoma rispetto alle prestazioni dei modelli, proprio come emerso nel contenzioso Anthropic sui libri piratati, concluso con un accordo da 1,5 miliardi di dollari.
Meta sostiene che non esistesse un’autorizzazione formale ai torrent
La posizione difensiva della società ruota intorno alla distinzione tra decisioni organizzative, valutazioni legali e attività eseguite dagli ingegneri. Meta ha indicato alcune persone coinvolte nella gestione dei dataset, sostenendo però che le prime acquisizioni destinate a Llama 1 e Llama 2 non seguissero necessariamente procedure formali di approvazione. Per quanto riguarda i torrent, l’azienda ha inoltre distinto le decisioni tecniche relative all’esecuzione dei download dalle autorizzazioni all’utilizzo dei dati per l’addestramento. Il tribunale considera questa separazione insufficiente rispetto alle domande degli editori. Autorizzare l’impiego di un dataset e autorizzarne l’acquisizione attraverso BitTorrent sono decisioni differenti, e gli attori hanno diritto di conoscere chi partecipò a entrambe. Alcune testimonianze richiamate nel contenzioso descrivono la necessità di ottenere approvazioni di livello dirigenziale, mentre comunicazioni interne già emerse nelle cause indicano preoccupazioni sulla liceità della condivisione dei materiali. È stata anche citata una precedente escalation verso Zuckerberg, ma questo elemento non dimostra da solo che il fondatore abbia ordinato personalmente i download o autorizzato il seeding. La nuova ordinanza non pubblica automaticamente un elenco definitivo di responsabili: impone a Meta di fornire risposte più complete durante la fase di acquisizione delle prove. Il problema della responsabilità dei vertici resta quindi oggetto dell’istruttoria, non una conclusione giudiziaria già raggiunta.
La sentenza sul fair use del 2025 non ha assolto Meta da ogni contestazione
Il caso presenta una particolarità giuridica spesso trascurata. Il 25 giugno 2025, il giudice Vince Chhabria aveva accolto la difesa basata sul fair use per l’utilizzo dei libri di tredici autori nell’addestramento di Llama. La sentenza originale, documento 598 del procedimento Kadrey contro Meta precisa però che la decisione dipendeva dalle prove presentate in quel procedimento, soprattutto dall’insufficiente dimostrazione di un danno al mercato delle opere. Non si trattava di una dichiarazione generale di liceità dell’addestramento AI su qualunque materiale protetto, né di una pronuncia definitiva sulle contestazioni relative alla distribuzione dei file attraverso BitTorrent. Il tribunale aveva infatti mantenuto distinta la possibile violazione derivante dalla condivisione delle copie durante il download. Questa separazione spiega perché Meta possa avere ottenuto una decisione favorevole su una parte delle accuse e continuare contemporaneamente a difendersi dalle richieste di identificare chi approvò le attività sui torrent. Il quadro è differente anche rispetto alla controversia che ha coinvolto Anthropic, autori, editori musicali e archivi librari. La liceità del training, quella dell’acquisizione delle copie e quella della loro eventuale redistribuzione devono essere valutate separatamente, evitando di trasferire automaticamente gli esiti di una causa a procedimenti con fatti e prove differenti.
Dalle biblioteche pirata agli editori: Meta deve spiegare chi autorizza i contenuti
Il nuovo provvedimento arriva mentre Meta continua a modificare il proprio rapporto con il materiale prodotto da autori ed editori. Il 16 ottobre l’azienda ha rivisto i propri Commercial Terms, eliminando il riferimento esplicito all’addestramento AI che aveva suscitato contestazioni per la possibilità di raccogliere contenuti dai siti collegati agli account business. La modifica ridimensiona la portata della formulazione originaria e impedisce di presentarla come ancora integralmente vigente, ma non elimina il dibattito sulle autorizzazioni allo scraping e sull’utilizzo commerciale dei contenuti. Il contenzioso americano sui libri e quello europeo sull’editoria non coincidono giuridicamente, ma fanno emergere una questione industriale comune: chi produce informazioni e opere protette chiede di conoscere quali diritti abbia concesso, chi abbia autorizzato l’utilizzo dei materiali e secondo quali condizioni economiche. In Italia il problema è già emerso nello scontro sull’equo compenso tra editori, Meta e Google, nel quale il riconoscimento di un diritto non comporta necessariamente una remunerazione automatica né rapporti contrattuali equilibrati. Il processo americano non stabilisce i compensi dovuti agli editori italiani, ma può contribuire a chiarire i criteri di responsabilità aziendale quando i contenuti vengono acquisiti per finalità tecnologiche diverse da quelle per cui erano stati originariamente pubblicati.
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La questione decisiva è ricostruire la responsabilità delle scelte aziendali
L’ordinanza del 19 ottobre non dimostra che Meta abbia commesso una violazione intenzionale del copyright, ma impedisce che la ricostruzione delle decisioni si fermi automaticamente ai dipendenti incaricati di eseguire i download. Il tribunale vuole individuare chi autorizzò l’acquisizione delle biblioteche pirata, chi partecipò alle decisioni collettive e chi stabilì come utilizzare BitTorrent, comprese le eventuali misure per impedirne la redistribuzione. Le risposte saranno rilevanti per valutare le contestazioni degli editori, ma soltanto l’esame delle prove potrà chiarire se e in quale misura le attività abbiano prodotto violazioni giuridicamente imputabili a Meta. Il passaggio è significativo anche per l’industria dell’intelligenza artificiale: la raccolta di grandi dataset non può essere trattata esclusivamente come un problema tecnico affidato agli ingegneri quando coinvolge opere protette, decisioni societarie e rischi legali. La domanda che il giudice pone a Meta è più precisa di una generica accusa contro l’AI: chi prese la decisione di ottenere quei libri, con quale autorizzazione e attraverso quali strumenti? È dalla risposta documentale, non dalla notorietà dei dirigenti o dalle dimensioni dell’azienda, che dipenderà la possibilità di attribuire responsabilità concrete.
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