Sommario
Il Garante privacy ha recentemente chiarito che lโinvio di email promozionali senza il consenso del destinatario รจ illecito, indipendentemente dalla presenza di un link per disiscriversi. Questa decisione รจ stata presa in seguito a una sanzione di 10.000 euro imposta a una societร che utilizzava questa pratica nelle sue campagne promozionali.
Dettagli del caso
Lโintervento del Garante รจ seguito al reclamo di un utente che ha segnalato la ricezione di email promozionali indesiderate, nonostante avesse richiesto che tali invii fossero interrotti. La societร ha difeso la sua pratica affermando di aver ottenuto i nominativi da elenchi pubblici e che le email erano inviate a professionisti sulla base di un legittimo interesse.
La posizione del Garante
Il Garante ha sottolineato che lโinvio di comunicazioni tramite modalitร automatizzate รจ consentito solo con il consenso dellโutente. Lโunica eccezione riguarda i casi in cui lโindirizzo email sia stato fornito dallโinteressato nellโambito di una vendita di beni o servizi analoghi. Nel caso in questione, questa deroga non era applicabile poichรฉ i destinatari non avevano fornito il proprio indirizzo email in un contesto contrattuale e non erano a conoscenza del mittente. Il Garante ha inoltre affermato che la presenza di un link per disiscriversi non ha rilevanza, poichรฉ lโinvio stesso dellโemail รจ illecito.
Conseguenze per la societร
Tenendo conto dellโampia portata dei trattamenti e del fatto che la societร non ha interrotto la pratica, il Garante privacy ha imposto alla societร di cessare il trattamento dei dati per finalitร promozionali per tutti i dati nel database per i quali non puรฒ dimostrare di avere ottenuto un consenso adeguato. Inoltre, ha ordinato alla societร di cancellare i dati in questione, ad eccezione di quelli necessari per adempiere a un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria.